Council Regulation (EC) No 682/2007 of 18 June 2007 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand

Coming into Force21 June 2007
End of Effective Date20 June 2012
Celex Number32007R0682
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/682/oj
Published date20 June 2007
Date18 June 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 20 June 2007
L_2007159IT.01001401.xml
20.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/14

REGOLAMENTO (CE) N. 682/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Il 28 marzo 2006 la Commissione ha pubblicato un avviso (2) di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. Il 20 dicembre 2006 la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1888/2006 (3) (di seguito «regolamento provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del medesimo prodotto.

B. FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(2) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento di base, il 9 febbraio 2007 si è svolta, nei locali della Commissione, una riunione tra un produttore esportatore, un'associazione di produttori thailandesi, il governo thailandese e i produttori comunitari. Oggetto della riunione è stata la questione della concorrenza nel mercato comunitario del granturco dolce.
(3) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
(4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È inoltre stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è deciso di istituire le misure antidumping definitive.
(5) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate, apportando le debite modifiche alle conclusioni.
(6) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2005 (di seguito «periodo in esame»). Il periodo adottato ai fini delle conclusioni relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 13 a 15 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Campionamento ed esame individuale

(8) Alcuni esportatori e un'associazione di produttori thailandesi hanno sollevato obiezioni in merito alla valutazione del campionamento e dell'esame individuale di cui ai considerando da 16 a 20 del regolamento provvisorio. In particolare essi hanno sostenuto che il campione non era rappresentativo, poiché la Commissione non ha tenuto conto di altri fattori, quali le dimensioni delle società e la loro collocazione geografica. È stato inoltre sottolineato che non sarebbe stato indebitamente gravoso esaminare un numero maggiore di società rispetto alle quattro incluse nel campione.
(9) Come indicato ai considerando da 16 a 18 del regolamento provvisorio, la Commissione ha tuttavia ritenuto che per ottenere un campione il più rappresentativo possibile tenendo conto dei termini previsti per l'inchiesta fosse opportuno inserirvi solo quattro società, poiché i) in questo modo era possibile coprire un ampio volume di esportazioni e ii) le quattro società potevano essere esaminate entro il periodo di tempo disponibile. L'articolo 17 del regolamento di base non indica alcuna soglia al di sopra della quale il numero degli esportatori verrebbe considerato sufficientemente ampio da giustificare il campionamento, né indica con precisione il numero delle parti da includere nel campione. Spetta pertanto alla Commissione valutare cosa sia possibile esaminare entro il termine prefissato, garantendo nel contempo che il campione comprenda la percentuale più ampia possibile delle esportazioni in questione. A tale riguardo il campione selezionato comprendeva il 52 % del totale delle esportazioni thailandesi durante il PI, una percentuale che dal punto di vista del volume è considerata estremamente rappresentativa.
(10) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la selezione del campione si è basata sul più ampio volume rappresentativo di esportazioni dalla Thailandia nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Data l'elevata rappresentatività del campione selezionato in termini di volume, non si è ritenuto necessario esaminare altri fattori, quali le dimensioni delle società e la distribuzione geografica.
(11) Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, esaminare più società avrebbe reso l'inchiesta indebitamente gravosa e ne avrebbe impedito la conclusione nei tempi previsti.
(12) Le argomentazioni di alcune parti interessate in merito ai considerando da 16 a 20 del regolamento provvisorio sono pertanto respinte e detti considerando sono confermati.

2. Valore normale

(13) Un produttore esportatore ha sostenuto che era stata fatta una serie di errori matematici nel calcolo del valore normale. Tali affermazioni sono state verificate e non è stato riscontrato alcun errore.
(14) In mancanza di altre osservazioni nel merito, si confermano i considerando da 21 a 32 del regolamento provvisorio.

3. Prezzo all'esportazione

(15) In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore ha contestato le conclusioni del considerando 34 del regolamento provvisorio. Tale parte ha sostenuto che si sarebbe dovuto tener conto di tutte le vendite all'esportazione della società, comprese le vendite dei prodotti fabbricati da altri produttori indipendenti e da essa acquistati. La parte ha asserito che i prodotti finiti, acquistati dalla società, andavano considerati come parte della propria produzione, poiché sarebbero stati prodotti nell'ambito di contratti in conto lavorazione.
(16) A tale riguardo va osservato che solo i prodotti fabbricati dal produttore esportatore interessato possono essere presi in considerazione per accertare i margini di dumping individuali. Se un produttore esportatore acquista tra l'altro prodotti destinati alla rivendita nella Comunità, assume, nei confronti di tali prodotti, una posizione simile a quella di un agente o di un operatore commerciale, pertanto non è possibile tener conto di tali rivendite al momento di stabilire i margini di dumping individuali.
(17) Nel corso dell'inchiesta si è riscontrato che il produttore esportatore in questione acquistava effettivamente da altri produttori parte delle merci vendute nella Comunità. Si è inoltre constatato che il prezzo pagato da tale esportatore si riferiva sempre a prodotti finiti e che tali transazioni erano indicate nei suoi libri contabili come acquisti di prodotti finiti. Non sono stati presentati elementi di prova contrattuali, né di altro tipo (ad esempio i cosiddetti contratti «in conto lavorazione») a dimostrazione del fatto che le merci erano fin dall'inizio di proprietà del produttore esportatore e che le altre società si limitavano a una semplice trasformazione dei prodotti in questione.
(18) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore interessato ha ribadito la propria richiesta di essere considerato coproduttore del prodotto acquistato da altri produttori. Tuttavia, poiché la proprietà delle merci prodotte da altre società è stata trasferita al produttore esportatore solo dopo il completamento del processo produttivo, come dimostrano le fatture di acquisto, si conferma che tale produttore esportatore non può essere considerato né il produttore, né il coproduttore del prodotto acquistato a fini di rivendita.
(19) Alla luce di quanto sopra la richiesta del produttore esportatore è respinta e i considerando 33 e 34 del regolamento provvisorio sono confermati.
(20) Un'associazione di importatori ha sostenuto che si sarebbe dovuto effettuare un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base per tener conto del fatto che in seguito a violente alluvioni in Thailandia i prezzi all'esportazione del prodotto in esame sono risultati relativamente bassi rispetto all'aumento del costo della materia
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