Council Directive 76/118/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption
Coming into Force | 22 December 1975 |
End of Effective Date | 16 July 2003 |
Celex Number | 31976L0118 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1976/118/oj |
Published date | 30 January 1976 |
Date | 18 December 1975 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 24, 30 January 1976 |
Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0049 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0221
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0221
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0232
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0232
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1975
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all ' alimentazione umana
( 76/118/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei tipi di latte conservato , per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione , all ' uso di denominazioni riservate , alle caratteristiche di fabbricazione e di etichettatura dei prodotti in questione ;
considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali ;
considerando che la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti di addizione e di trattamento utilizzati nella produzione dei tipi di latte conservato nonchù la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali tipi di latte sono misure di applicazione di carattere tecnico e che è opportuno affidarne l ' adozione alla Commissione allo scopo di semplificare e di accelerare la procedura ;
considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 3 ) ;
considerando che l ' applicazione di alcune delle norme di etichettatura definite nella presente direttiva non può essere prevista al momento , a causa delle difficoltà di comprensione che ne deriverebbero agli acquirenti ;
considerando che , in taluni casi , è sufficiente stabilire un periodo supplementare al termine del quale la direttiva sarà applicata integralmente ;
considerando che in altri casi è necessario mantenere le disposizioni nazionali accompagnate da una clausola di revisione ;
considerando che , in attesa di una regolamentazione comunitaria relativa alle menzioni di qualità applicabili ai tipi di latte conservato , le disposizioni nazionali in materia continuano ad essere applicabili , ma che tale situazione dovrà essere riesaminata qualora entro tre anni non si sia potuto difinire un sistema comunitario ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA ;
Articolo 1
1 . La presente direttiva riguarda i tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell ' allegato .
2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :
a ) « latte parzialmente disidratato » : il prodotto liquido ottenuto direttamente mediante parziale eliminazione dell ' acqua dal latte , dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti , eventualmente con aggiunta di crema , di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti ; l ' aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare , nel prodotto finito , il 25 % dell ' estratto secco totale proveniente dal latte ; gli Stati membri possono tuttavia continuare a vietare sul proprio territorio la produzione e il commercio del latte parzialmente disidratato , se tale divieto esisteva prima del 1° ottobre 1974 .
Il Consiglio , quando stabilisce i criteri qualitativi previsti dall ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettera d ) , e al più tardi entro due anni dalla notifica della presente direttiva , decide anche se mantenere o meno tale divieto ;
b ) « latte totalmente disidratato » : il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell ' acqua dal latte , dal latte totalmente o parzialmente scremato , dalla crema o da una miscela di tali prodotti , e il cui tenore di acqua è inferiore o uguale al 5 % in peso nel prodotto finito .
3 . La conservazione dei prodotti definiti nell ' allegato è ottenuta mediante :
i ) sterilizzazione con trattamento a caldo , per i prodotti di cui al punto 1 , lettere da a ) a d ) ,
ii ) aggiunta di saccarosio ( zucchero semibianco , zucchero bianco o zucchero bianco raffinato ) , per i prodotti di cui al punto 1 , lettere da e ) a g ) ,
iii ) disidratazione , per i prodotti di cui al punto 2 .
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù i prodotti definiti in allegato possano essere commercializzati soltanto se conformi alle definizioni e norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato .
Articolo 3
1 . Le denominazioni di cui all ' allegato sono riservate ai prodotti ivi definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli .
2 . Inoltre possono essere riservate , da parte degli Stati membri interessati e sul loro territorio , le seguenti denominazioni :
a ) « evaporated milk » in Irlanda e nel Regno Unito per designare il latte concentrato che contiene , in peso , almeno il 9 % di materia grassa e il 31 % di estratto secco totale proveniente dal latte ;
b ) « kondenseret kaffefloede » in Danimarca , « kondensierte Kaffeesahne » in Germania e « panna da caffè » in Italia , per designare il prodotto definito all ' allegato , punto 1 , lettera d ) ;
c ) « flodepulver » in Danimarca , « Rahmpulver » e « Sahnepulver » in Germania , per designare il prodotto definito all ' allegato , punto 2 , lettera d ) .
3 . Entro un periodo di cinque...
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