Council Directive 76/118/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption

Coming into Force22 December 1975
End of Effective Date16 July 2003
Celex Number31976L0118
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1976/118/oj
Published date30 January 1976
Date18 December 1975
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 24, 30 January 1976
EUR-Lex - 31976L0118 - IT 31976L0118

Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0049 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0221
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0221
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0232
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0232


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all ' alimentazione umana

( 76/118/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei tipi di latte conservato , per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione , all ' uso di denominazioni riservate , alle caratteristiche di fabbricazione e di etichettatura dei prodotti in questione ;

considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali ;

considerando che la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti di addizione e di trattamento utilizzati nella produzione dei tipi di latte conservato nonchù la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali tipi di latte sono misure di applicazione di carattere tecnico e che è opportuno affidarne l ' adozione alla Commissione allo scopo di semplificare e di accelerare la procedura ;

considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 3 ) ;

considerando che l ' applicazione di alcune delle norme di etichettatura definite nella presente direttiva non può essere prevista al momento , a causa delle difficoltà di comprensione che ne deriverebbero agli acquirenti ;

considerando che , in taluni casi , è sufficiente stabilire un periodo supplementare al termine del quale la direttiva sarà applicata integralmente ;

considerando che in altri casi è necessario mantenere le disposizioni nazionali accompagnate da una clausola di revisione ;

considerando che , in attesa di una regolamentazione comunitaria relativa alle menzioni di qualità applicabili ai tipi di latte conservato , le disposizioni nazionali in materia continuano ad essere applicabili , ma che tale situazione dovrà essere riesaminata qualora entro tre anni non si sia potuto difinire un sistema comunitario ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA ;

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda i tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell ' allegato .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) « latte parzialmente disidratato » : il prodotto liquido ottenuto direttamente mediante parziale eliminazione dell ' acqua dal latte , dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti , eventualmente con aggiunta di crema , di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti ; l ' aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare , nel prodotto finito , il 25 % dell ' estratto secco totale proveniente dal latte ; gli Stati membri possono tuttavia continuare a vietare sul proprio territorio la produzione e il commercio del latte parzialmente disidratato , se tale divieto esisteva prima del 1° ottobre 1974 .

Il Consiglio , quando stabilisce i criteri qualitativi previsti dall ' articolo 11 , paragrafo 1 , lettera d ) , e al più tardi entro due anni dalla notifica della presente direttiva , decide anche se mantenere o meno tale divieto ;

b ) « latte totalmente disidratato » : il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell ' acqua dal latte , dal latte totalmente o parzialmente scremato , dalla crema o da una miscela di tali prodotti , e il cui tenore di acqua è inferiore o uguale al 5 % in peso nel prodotto finito .

3 . La conservazione dei prodotti definiti nell ' allegato è ottenuta mediante :

i ) sterilizzazione con trattamento a caldo , per i prodotti di cui al punto 1 , lettere da a ) a d ) ,

ii ) aggiunta di saccarosio ( zucchero semibianco , zucchero bianco o zucchero bianco raffinato ) , per i prodotti di cui al punto 1 , lettere da e ) a g ) ,

iii ) disidratazione , per i prodotti di cui al punto 2 .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù i prodotti definiti in allegato possano essere commercializzati soltanto se conformi alle definizioni e norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato .

Articolo 3

1 . Le denominazioni di cui all ' allegato sono riservate ai prodotti ivi definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli .

2 . Inoltre possono essere riservate , da parte degli Stati membri interessati e sul loro territorio , le seguenti denominazioni :

a ) « evaporated milk » in Irlanda e nel Regno Unito per designare il latte concentrato che contiene , in peso , almeno il 9 % di materia grassa e il 31 % di estratto secco totale proveniente dal latte ;

b ) « kondenseret kaffefloede » in Danimarca , « kondensierte Kaffeesahne » in Germania e « panna da caffè » in Italia , per designare il prodotto definito all ' allegato , punto 1 , lettera d ) ;

c ) « flodepulver » in Danimarca , « Rahmpulver » e « Sahnepulver » in Germania , per designare il prodotto definito all ' allegato , punto 2 , lettera d ) .

3 . Entro un periodo di cinque...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT