Council Regulation (EEC) No 3030/93 of 12 October 1993 on common rules for imports of certain textile products from third countries

Coming into Force01 April 1993,01 January 1993,09 November 1993
End of Effective Date25 June 2015
Celex Number31993R3030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/3030/oj
Published date08 November 1993
Date12 October 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 275, 8 November 1993
EUR-Lex - 31993R3030 - IT 31993R3030

Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 08/11/1993 pag. 0001 - 0106
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 23 pag. 0062


REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1993 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha accettato la proroga dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili, alle condizioni stabilite nel protocollo che proroga l'accordo, nonché nelle conclusioni approvate il 9 dicembre 1992 dal comitato dei tessili del GATT allegate a detto protocollo;

considerando che la Comunità ha negoziato la proroga di tre anni degli accordi esistenti relativi al commercio di prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che gli accordi in questione istituiscono dei limiti quantitativi comunitari per il 1993, il 1994 e il 1995;

considerando che la Comunità ha negoziato nuovi accordi bilaterali ed altre intese con una serie di paesi fornitori;

considerando che la Comunità ha negoziato accordi in forma di protocolli aggiuntivi degli accordi europei e/o degli accordi interinali relativi al commercio dei prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che occorre assicurare che gli obiettivi dei singoli accordi, protocolli e altre intese non vengano elusi mediante deviazioni degli scambi; che occorre quindi fissare le modalità di controllo dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi all'esportazione stabiliti in questi accordi e protocolli è garantita da un sistema di duplice controllo; che l'efficacia di queste misure dipende dall'istituzione sul piano comunitario di un regime di limiti quantitativi comunitari, da applicare alle importazioni di tutti i prodotti originari dei paesi fornitori la cui esportazione sia soggetta a limiti quantitativi;

considerando che i prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non devono essere soggetti a questi limiti quantitativi comunitari;

considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi terzi contengono speciali disposizioni relative alle importazioni nella Comunità dei prodotti del folclore e artigianali e che è pertanto necessario stabilire adeguate procedure per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che si devono prevedere norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento passivo economico e per la gestione dei relativi limiti quantitativi comunitari;

considerando che, per garantire che i limiti quantitativi comunitari non siano superati, è necessario stabilire una speciale procedura di gestione in base alla quale le competenti autorità degli Stati membri non rilasceranno licenze d'importazione prima di ottenere la conferma da parte della Commissione che vi sono ancora quantità disponibili nell'ambito dei limiti quantitativi in causa;

considerando che occorre parimenti stabilire procedure efficaci e rapide per modificare i limiti quantitativi comunitari e la loro ripartizione per tener conto dell'evoluzione delle correnti di scambio, di ulteriori necessità di importazione e degli obblighi della Comunità a norma degli accordi negoziati con i paesi fornitori;

considerando che, per i prodotti non soggetti a limitazioni quantitative, gli accordi stabiliscono una procedura di consultazione per giungere ad un accordo con il paese fornitore interessato sull'applicazione dei limiti quantitativi, ogniqualvolta, per una categoria di prodotti, il volume delle importazioni nella Comunità abbia superato un certo limite; che i paesi fornitori si impegnano inoltre a sospendere o a limitare le loro esportazioni a decorrere dalla richiesta di consultazione, sino al livello indicato dalla Comunità; che, in mancanza di accordo con il paese fornitore entro i termini fissati, la Comunità può instaurare limiti quantitativi per un determinato livello annuo o pluriennale;

considerando che, in talune circostanze eccezionali, può essere appropriato applicare detti limiti quantitativi a livello regionale anziché comunitario e che è necessario pertanto stabilire procedure efficaci per decidere in merito ad adeguate misure che non perturbino il funzionamento del mercato interno;

considerando che gli accordi, i protocolli e le intese con taluni paesi prevedono la possibilità, da parte della Comunità, di sottoporre le importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento ad un sistema di sorveglianza e che, di conseguenza, è necessario stabilire le procedure amministrative per l'introduzione e l'applicazione di tali misure di sorveglianza;

considerando che, dopo il completamento, il 1° gennaio 1993, del mercato interno per i prodotti tessili e dell'abbigliamento i limiti quantitativi comunitari non sono più suddivisi in quote per ciascuno Stato membro; che gli accordi con i paesi terzi prevedono consultazioni nel caso in cui sorgano problemi come conseguenza della concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità e che è necessario stabilire un'efficace procedura per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che gli accordi, i protocolli e le altre intese con taluni paesi terzi istituiscono un sistema di cooperazione tra la Comunità e i paesi fornitori per evitare che gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante operazioni di trasbordo, deviazione o altre; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese fornitore interessato un adeguamento equivalente al limite quantitativo in causa quando risulti che le disposizioni dell'accordo stesso sono state eluse; che i paesi fornitori si sono inoltre impegnati ad attuare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; che in mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il limite di tempo previsto, nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente eluse, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente;

considerando che, in particolare per poter rispettare i termini stabiliti nell'accordo, è opportuno instaurare una procedura rapida ed efficace per introdurre tali limiti quantitativi e per concludere tali accordi con i paesi fornitori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare di quelli derivanti dai suddetti accordi conclusi con i paesi fornitori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali, protocolli e altre intese elencati nell'allegato II.

2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili compresí nella sezione XI della nomenclatura combinata sono suddivisi in categorie, come indicato nell'allegato I.

3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 6. Le procedure per l'applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato III.

4. Fatto salvo il presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente.

5. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità.

6. Le modalità di prova e di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite dalla normativa comunitaria vigente e dalle disposizioni degli allegati III e IV.

Articolo 2

Limiti quantitativi

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui all'allegato V, originari di uno dei paesi fornitori ivi elencati e spediti nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati in detto allegato.

2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 12.

3. Le importazioni autorizzate vengono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese fornitore interessato. A norma del presente regolamento, le merci s'intendono spedite dal momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto.

4. Le importazioni dei prodotti non soggetti a limiti quantitativi anteriormente al 1° gennaio 1993, che prima di tale data si trovavano in corso di spedizione nella Comunità, sono esonerate dalle limitazioni quantitative di cui al presente articolo, purché siano state effettivamente spedite dal paese fornitore di cui sono originarie prima del 1° gennaio 1993.

5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta a limiti quantitativi prima del 1° gennaio 1993 e spediti prima di tale data, continua, a decorrere dalla data medesima, ad essere soggetta alla presentazione degli stessi documenti d'importazione ed è subordinata alle stesse condizioni d'importazione vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993.

6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato V e delle categorie di prodotti...

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