Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur

Coming into Force07 April 1970
End of Effective Date01 January 2013
Published date06 April 1970
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1970/220/oj
Date20 March 1970
Celex Number31970L0220
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 76, 6 aprile 1970,Journal officiel des Communautés européennes, L 76, 6 avril 1970
EUR-Lex - 31970L0220 - IT 31970L0220

Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 06/04/1970 pag. 0001 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0122
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0149 - 0169
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0122
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0171 - 0191
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0068
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0195
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0195
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 001 pag. 64 - 85
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 001 pag. 64 - 85
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 001 pag. 64 - 85
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 001 pag. 64 - 85
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 001 pag. 64 - 85
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 001 pag. 64 - 85
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 001 pag. 64 - 85
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 001 pag. 64 - 85
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 001 pag. 64 - 85


Direttiva del Consiglio

del 20 marzo 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore

(70/220/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che in Germania è stato pubblicato sul "Bundesgesetzblatt I" del 18 ottobre 1968 un decreto del 14 ottobre 1968, relativo a modificazioni della "Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung"; che tale decreto reca disposizioni relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; che tali disposizioni entreranno in vigore il 10 ottobre 1970;

considerando che in Francia è stato pubblicato sul "Journal officiel" del 17 maggio 1969 un decreto del 31 marzo 1969 concernente la composizione dei gas di scarico degli autoveicoli dotati di motore a benzina; che tale decreto si applica

- a decorrere dal 10 settembre 1971, ai veicoli omologati per tipo se sono muniti di un motore di tipo nuovo, vale a dire che non è mai stato montato su un veicolo omologato per tipo;

- a decorrere dal 10 settembre 1972, ai veicoli immessi in circolazione per la prima volta;

considerando che tali disposizioni possono creare ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3];

considerando tuttavia che le prescrizioni della presente direttiva saranno applicate a decorrere da una data anteriore a quella di applicazione di detta direttiva; che quindi le procedure previste da quest'ultima direttiva non saranno ancora applicabili; che occorre perciò prevedere una procedura ad hoc, in forma di una comunicazione in cui si attesta che il tipo di veicolo è stato controllato ed è conforme alle prescrizioni della presente direttiva;

considerando che tale comunicazione deve consentire a ciascuno Stato membro al quale è richiesta per lo stesso tipo di veicolo una omologazione di portata nazionale, di costatare che il veicolo in causa è stato sottoposto ai controlli previsti dalla presente direttiva; che a tal fine è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri della costatazione fatta, inviando copia della comunicazione effettuata per ciascun tipo di veicolo controllato;

considerando che rispetto alle altre prescrizioni tecniche della presente direttiva è opportuno prevedere un termine di adattamento più lungo per l'industria per quanto riguarda le prescrizioni relative al controllo dei gas inquinanti emessi in media in una zona urbana a traffico intenso dopo una partenza a freddo;

considerando che, per quanto concerne le prescrizioni tecniche, è opportuno fare riferimento a quelle adottate dalla Commissione economica dell'Europa dell'ONU nel regolamento n. 15 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli dotati di motori ad accensione comandata per quanto concerne le emissioni di gas inquinanti dal motore), che è allegato all'Accordo del 20 marzo 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore [4];

considerando inoltre che le prescrizioni tecniche devono essere rapidamente adeguate al progresso della tecnica; che è opportuno, a tale scopo, prevedere l'applicazione della procedura definita all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore ad accensione comandata destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, un peso massimo autorizzato di almeno 400 kg e una velocità massima per costruzione uguale o superiore a 50 km/h, ad eccezione delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dal motore ad accensione comandata del suddetto veicolo:

- a decorrere dal 10 ottobre 1970, se tale veicolo risponde alle prescrizioni di cui all'allegato I, ad eccezione dei punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1 nonché agli allegati II, IV, V e VI;

- a decorrere dal 10 ottobre 1971, se tale veicolo risponde inoltre alle prescrizioni di cui ai punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1 dell'allegato I e all'allegato III.

Articolo 3

1. Su richiesta di un costruttore o del suo mandatario, le autorità competenti dello Stato membro completano le rubriche della comunicazione di cui all'allegato VII. Copia di questa comunicazione viene inviata agli altri Stati membri e al richiedente. Gli altri Stati membri ai quali è richiesta un'omologazione di portata nazionale per lo stesso tipo di veicolo accettano questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate non appena entrerà in applicazione la direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se debbano essere condotte nuove prove sul prototipo modificato e se debba essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I—VII sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1970 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 20 marzo 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. Harmel

[1] GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.

[2] GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 16.

[3] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

[4] Doc. CEE di Ginevra W/TRANS/WP 29/293/Riv. 1 dell'11 aprile 1969.

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ALLEGATO I

DEFINIZIONI, RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE E PRESCRIZIONI DI PROVA

1. DEFINIZIONI

1.1. Tipo di veicolo per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di gas inquinanti prodotti dal motore

Per "tipo di veicolo per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di gas inquinanti prodotti dal motore" si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:

1.1.1. Inerzia equivalente, determinata in funzione del peso di riferimento, secondo quanto prescritto al punto 4.2. dell'allegato III;

1.1.2. Caratteristiche del motore definite ai punti 1 — 6 e 8 dell'allegato II.

1.2. Peso di riferimento

Per "peso di riferimento" si intende il peso del veicolo in ordine di marcia, maggiorato di un peso forfettario di 120 kg. Il peso del veicolo in ordine di marcia è quello corrispondente al peso totale a vuoto con tutti i serbatoi pieni, ad eccezione del serbatoio del carburante che dovrà essere riempito soltanto a metà capacità, attrezzi d'uso e ruota di...

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