Council Decision 2009/917/JHA of 30 November 2009 on the use of information technology for customs purposes

Coming into Force30 November 2011,30 December 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009D0917
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/917/oj
Published date10 December 2009
Date30 November 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 323, 10 December 2009
L_2009323IT.01002001.xml
10.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 323/20

DECISIONE 2009/917/GAI DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sull’uso dell’informatica nel settore doganale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa della Repubblica francese,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Le amministrazioni doganali, insieme ad altre autorità competenti, sono responsabili, alle frontiere esterne della Comunità ed entro i suoi confini territoriali, della prevenzione, della ricerca e della repressione delle infrazioni sia delle norme comunitarie sia delle leggi nazionali.
(2) La salute, la moralità e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall’aumento dei traffici illeciti di tutti i generi.
(3) È necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l’introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, tenuto conto della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2), e fatti salvi i principi enunciati nella raccomandazione n. R (87) 15 del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, del 17 settembre 1987, intesa a regolamentare l’uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia [in seguito denominata «raccomandazione n. R (87) 15»].
(4) È inoltre necessario rafforzare la complementarità con l’azione svolta a livello di cooperazione con l’Ufficio europeo di polizia (Europol) e l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust) consentendo a tali organismi di accedere ai dati del sistema informativo doganale, incluso l’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, per adempiere ai propri compiti nei limiti del loro mandato.
(5) L’accesso al sistema informativo doganale a scopo di lettura dovrebbe consentire a Europol di operare un controllo incrociato delle informazioni ottenute con altri mezzi e di quelle disponibili nelle suddette banche dati, individuare nuovi collegamenti finora non individuabili e effettuare un’analisi più completa. L’accesso all’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali a scopo di lettura dovrebbe consentire a Europol di scoprire collegamenti tra indagini penali, al momento ignoti a Europol, che hanno una dimensione interna ed esterna all’Unione europea.
(6) L’accesso al sistema informativo doganale a scopo di lettura dovrebbe consentire a Eurojust di ottenere immediatamente informazioni necessarie per delineare un preciso quadro d’insieme iniziale che permetta di individuare e rimuovere gli ostacoli giuridici e conseguire migliori risultati nell’azione penale. L’accesso all’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali a scopo di lettura dovrebbe consentire a Eurojust di ricevere informazioni sulle indagini in corso o chiuse nei vari Stati membri e di rafforzare in tal modo il sostegno alle autorità giudiziarie negli Stati membri.
(7) Poiché l’attività quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l’applicazione di disposizioni sia comunitarie che non comunitarie, è necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e la cooperazione amministrativa in ambedue i settori evolvano allo stesso modo. È pertanto opportuno tener conto delle disposizioni relative al sistema informativo doganale e all’archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali del regolamento (CE) n. 766/2008 (3).
(8) Gli Stati membri riconoscono i vantaggi che l’uso completo dell’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali offrirà per il coordinamento e il rafforzamento della lotta contro la criminalità transnazionale e si impegnano pertanto a inserire dati in detta banca dati nella maggiore misura possibile.
(9) L’esperienza acquisita dall’entrata in vigore della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (in seguito denominata «convenzione SID») (4) mostra che l’utilizzo del sistema informativo doganale soltanto ai fini di osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici non permette di conseguire pienamente l’obiettivo del sistema, vale a dire facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali.
(10) Un’analisi strategica dovrebbe aiutare i responsabili al livello più elevato a definire i progetti, gli obiettivi e le politiche della lotta antifrode, a programmare le attività e a dispiegare le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi operativi.
(11) Un’analisi operativa riguardante le attività, i mezzi e le intenzioni di determinate persone o imprese che non rispettano o sembrano non rispettare le leggi nazionali dovrebbe aiutare le autorità doganali a prendere in casi specifici i provvedimenti adeguati per conseguire gli obiettivi in materia di lotta antifrode.
(12) È opportuno pertanto sostituire la convenzione SID.
(13) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(14) La presente decisione non impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali relative all’accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

DECIDE:

CAPITOLO I

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE

Articolo 1

1. È istituito un sistema informativo automatizzato comune a fini doganali (in seguito denominato «Sistema informativo doganale» o «il sistema»).

2. Il sistema informativo doganale ha lo scopo, secondo la presente decisione, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si intendono per:

1) «leggi nazionali», le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all’amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti:
a) la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a quelle contemplate agli articoli 30 e 296 del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE»);
b) le misure volte a controllare i movimenti di denaro contante all’interno della Comunità, ove tali misure siano adottate a norma dell’articolo 58 del trattato CE;
c) il trasferimento, la conversione, l’occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o da violazioni:
i) delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro, della cui applicazione è responsabile in tutto o in parte l’amministrazione doganale di tale Stato membro per quanto riguarda il traffico transfrontaliero di merci, soggette a misure di divieto, limitazione o controllo, in particolare quelle di cui agli articoli 30 e 296 del trattato CE, nonché le accise non armonizzate;
ii) dell’insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni applicative che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri nel caso di merci non aventi status comunitario ai sensi dell’articolo 23 del trattato CE o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al fine di accertare il loro status comunitario;
iii) dell’insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell’ambito della politica agricola comune e delle norme specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; ovvero
iv) dell’insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate nonché di IVA all’ importazione, assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione o utilizzate in tale quadro;
2) «dati personali», qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
3) «Stato membro che ha fornito i dati», uno Stato membro che inserisce dati nel sistema informativo doganale;
4) «analisi operativa», l’analisi delle operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, infrazioni alle leggi nazionali attraverso la realizzazione delle seguenti fasi:
a) la raccolta d’informazioni, compresi i dati personali;
b) la valutazione dell’affidabilità della fonte d’informazioni e delle informazioni stesse;
c) la ricerca, la rilevazione metodica e l’interpretazione delle relazioni esistenti tra tali informazioni o tra queste e altri dati significativi;
d) la formulazione di constatazioni, ipotesi o raccomandazioni di cui possano servirsi direttamente come informazioni sui rischi le autorità competenti per prevenire e individuare altre operazioni
...

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