Decision of the European Central Bank of 1 December 1998 laying down the measures necessary for the paying-up of the capital of the European Central Bank by the non- participating national central banks (ECB/1998/14)

Coming into Force01 December 1998
End of Effective Date31 December 2003
Celex Number31998D0014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1998/14/oj
Published date28 April 1999
Date01 December 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 110, 28 April 1999
EUR-Lex - 31999D0285 - IT 31999D0285

Decisione della Banca centrale europea, del 1° dicembre 1998, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli stati membri non partecipanti (BCE/1998/14)

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 28/04/1999 pag. 0033 - 0034


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o dicembre 1998

che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli stati membri non partecipanti

(BCE/1998/14)

(1999/285/CE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 48,

(1) considerando che la Banca centrale europea (BCE) è stata istituita il 1o giugno 1998;

(2) considerando che il capitale della BCE è di 5000milioni di ECU e che esso è operativo a decorrere dal 1o giugno 1998;

(3) considerando che le banche centrali nazionali degli Stati membri sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE;

(4) considerando che la sottoscrizione del capitale della BCE è effettuata in conformità dell'articolo 1 della decisione della BCE relativa al metodo da applicare per la determinazione delle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/1998/1);

(5) considerando che il Consiglio direttivo della BCE determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato;

(6) considerando che le banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della BCE decida che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE;

(7) considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, l'euro sostituisce l'ecu ad un tasso di parità a decorrere dal 1o gennaio 1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura nella quale il capitale è versato dalle banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti

1.1. Le banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti versano il 5 % del capitale della BCE da loro sottoscritto. Gli importi devono essere versati con riferimento alla data del 1o...

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