Council Directive 94/4/EC of 14 February 1994 amending Directives 69/169/EEC and 77/388/EEC and increasing the level of allowances for travellers from third countries and the limits on tax-free purchases in intra-Community travel

Coming into Force03 March 1994
End of Effective Date30 November 2008
Celex Number31994L0004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1994/4/oj
Published date03 March 1994
Date14 February 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 60, 3 March 1994
EUR-Lex - 31994L0004 - IT 31994L0004

Direttiva 94/4/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 03/03/1994 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0151


DIRETTIVA 94/4/CE DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1994 che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (4) prevede una franchigia per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale;

considerando che il valore globale delle merci che possono beneficiare della franchigia non deve superare, per persona, 45 ecu; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 69/169/CEE gli Stati membri hanno la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre la suddetta franchigia fino a 23 ecu;

considerando che è necessario tener conto delle misure a favore dei viaggiatori suggerite dalle organizzazioni internazionali specializzate, in particolare di quelle contenute nell'allegato F.3 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che questi obiettivi potrebbero essere raggiunti aumentando le franchigie;

considerando che occorre prevedere, per un periodo limitato, una deroga a favore della Germania, tenuto...

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