Regulation (EU) 2017/825 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

Coming into Force20 May 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R0825
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/825/oj
Published date19 May 2017
Date17 May 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 129, 19 May 2017
L_2017129IT.01000101.xml
19.5.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, a norma dell'articolo 11 TFUE, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
(2) A norma degli articoli 120 e 121 TFUE, gli Stati membri devono attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e nell'ambito degli indirizzi di massima formulati dal Consiglio. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.
(3) Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano a essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti Stati membri fanno fronte a una bassa crescita potenziale. L'Unione ha individuato l'attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.
(4) Le riforme sono, per loro stessa natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche, nonché una visione a lungo termine. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso il loro impatto si fa sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'elaborazione e un'attuazione tempestive ed efficienti sono quindi essenziali per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In tale contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato importante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro. La titolarità delle riforme strutturali sul campo è essenziale per attuarle con successo.
(5) Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le sfide relative all'elaborazione e all'attuazione di riforme strutturali favorevoli alla crescita, in linea con gli obiettivi economici e sociali dell'Unione. Tali sfide potrebbero essere riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale nonché un'applicazione e attuazione inadeguate del diritto dell'Unione.
(6) L'Unione vanta una considerevole esperienza nella prestazione di sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (ad esempio fiscalità, dogane e sostegno alle piccole e medie imprese) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dall'Unione nell'assistere le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Occorre un'azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e che chiedono l'assistenza dell'Unione a tale riguardo.
(7) La relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti europea dal titolo «Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati» contiene raccomandazioni utili riguardo alla prestazione di assistenza tecnica da parte della Commissione agli Stati membri. Tali raccomandazioni devono essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del sostegno ai sensi del presente regolamento.
(8) In questo quadro, occorre quindi istituire un programma di sostegno alle riforme strutturali («programma») per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: sostegno alla ripresa economica, coesione e creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività e della produttività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale. Ciò consentirebbe altresì una risposta più efficace alle sfide economiche e sociali di conseguire un livello elevato di protezione sociale, nonché di servizi sanitari e d'istruzione di alta qualità, di lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
(9) Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta degli Stati membri, a norma del programma dovrebbe riguardare, tra l'altro, i settori connessi alla coesione, alla competitività, alla produttività, all'innovazione, alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti quali: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistemi giudiziari, lotta contro le frodi, la corruzione, il riciclaggio del denaro e l'evasione fiscale, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, concorrenza, appalti pubblici, partecipazione pubblica alle imprese, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, politiche per il settore finanziario, commercio, sviluppo sostenibile, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura, sviluppo rurale e pesca.
(10) Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del programma, un sostegno per l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, nonché di altre azioni connesse all'attuazione del diritto dell'Unione e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la coesione, gli investimenti, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la competitività. La Commissione potrebbe fornire orientamenti sui principali elementi della richiesta di sostegno.
(11) In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e attività esistenti finanziate dai fondi o dai programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe giungere a un accordo con lo Stato membro interessato sugli ambiti prioritari, sugli obiettivi, su un calendario indicativo, sulla portata del sostegno da fornire e sul contributo finanziario globale stimato per tale sostegno, da definire in un piano di cooperazione e di sostegno.
(12) Anche a fini di trasparenza, la Commissione dovrebbe, alle condizioni di cui al presente regolamento, trasmettere i piani di cooperazione e sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio.
(13) La Commissione dovrebbe, con il consenso dello Stato membro che desidera ricevere sostegno, poter organizzare la prestazione di sostegno in cooperazione con organizzazioni europee e internazionali o con altri Stati membri che abbiano concordato di fungere da partner per le riforme. Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno dovrebbe, per un determinato settore o determinati settori di sostegno, poter concludere un partenariato con uno o più Stati membri quali partner per le riforme, per contribuire alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predisporre un'assistenza di elevata qualità o sorvegliare l'attuazione delle strategie e dei progetti. Mentre la responsabilità per le riforme spetta allo Stato membro che desidera ricevere sostegno, i partner per le riforme o altri Stati membri, o entrambi, che prestano sostegno dovrebbero poter contribuire a una positiva attuazione del programma.
(14) Le comunicazioni della Commissione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea» e del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia Europa 2020» sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività e misure che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione dei soli Stati membri. In questo quadro, le azioni e
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