Directive 2003/97/EC of the European Parliament and of the Council of 10 November 2003 on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of devices for indirect vision and of vehicles equipped with these devices, amending Directive 70/156/EEC and repealing Directive 71/127/EEC (Text with EEA relevance.)

Coming into Force29 January 2004
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number32003L0097
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/97/oj
Published date29 January 2004
Date10 November 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 25, 29 January 2004
EUR-Lex - 32003L0097 - IT

Direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 29/01/2004 pag. 0001 - 0045


Direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 novembre 2003

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1o marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore(4), è stata adottata come direttiva particolare nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5). Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 71/127/CEE.

(2) Le disposizioni esistenti, in particolare per le categorie N2, N3, M2 ed M3 si sono rivelate insufficienti quanto al campo di visibilità esterna laterale, anteriore e posteriore del veicolo. Per ovviare a questa inadeguatezza è necessario disporre un ampliamento del campo di visibilità.

(3) Alla luce dell'esperienza maturata e dell'attuale stato della tecnica, è ora possibile completare talune prescrizioni della direttiva 71/127/CEE per migliorare la sicurezza stradale e consentire di integrare l'uso degli specchi con altre tecnologie.

(4) Tenuto conto della natura e del numero delle modifiche da apportare alle prescrizioni attualmente vigenti, è consigliabile abrogare e sostituire la direttiva 71/127/CEE con la presente direttiva. Poiché le procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione sono contenute nella direttiva 70/156/CEE, non è necessario ripeterle nella presente direttiva.

(5) Gli allegati della direttiva 70/156/CEE dovrebbero essere modificati di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle norme relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi.

Tali norme sono contenute negli allegati della presente direttiva.

Ai fini della presente direttiva, per "veicolo" s'intende ogni veicolo a motore definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

1. Con efficacia a 26 gennaio 2005 gli Stati membri non possono, per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta:

- rifiutare per un veicolo o un dispositivo per la visione indiretta l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, né

- vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli o dispositivi per la visione indiretta,

se detti veicoli o dispositivi per la visione indiretta sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Con efficacia a 26 gennaio 2006 gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta o di qualsiasi nuovo tipo di dispositivo per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

Tuttavia questo termine è posticipato di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti e alla loro installazione sui veicoli.

3. Con efficacia a 26 gennaio 2006 gli Stati membri vietano l'omologazione di portata nazionale di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

Tuttavia questo termine è posticipato di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti e alla loro installazione sui veicoli.

4. Con efficacia a 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1 e N1, e a decorrere da 26 gennaio 2007, per i veicoli delle altre categorie, gli Stati membri:

- cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detta direttiva,

- vietano la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli,

per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

5. Con efficacia a 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1 e N1, e a decorrere da 26 gennaio 2007, per tutti i veicoli delle altre categorie, le prescrizioni della presente direttiva relative al dispositivo per la visione indiretta in quanto componente si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

6. In deroga ai paragrafi 2 e 5, per i ricambi gli Stati membri continuano a rilasciare l'omologazione CE e a consentire la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche separate destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente a 26 gennaio 2007 ai sensi della direttiva 71/127/CEE e, eventualmente, delle successive estensioni di dette omologazioni.

7. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono continuare a rilasciare l'omologazione di portata nazionale di qualsiasi nuovo tipo di veicolo snodato delle categorie M2 e M3, classe I, quali definite nell'allegato I, punto 2.1.1.1 della direttiva 2001/85/CE(6), costituiti da almeno tre parti rigide snodate, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni relative al campo di visibilità del conducente di cui all'allegato III, punto 5, della presente direttiva.

8. Le disposizioni della presente direttiva contribuiscono anche a instaurare un elevato livello di protezione nel contesto dell'armonizzazione internazionale della legislazione in questo settore. Pertanto, non appena possibile una volta adottata la presente direttiva, la Commissione presenta una proposta alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ai fini dell'allineamento delle disposizioni del regolamento UNECE n. 46 a quelle della presente direttiva.

Articolo 3

Entro 26 gennaio 2010 la Commissione esegue uno studio dettagliato per verificare se le modifiche introdotte con la presente direttiva hanno un effetto positivo sulla sicurezza stradale, in particolare per i pedoni, i ciclisti ed altri utenti della strada vulnerabili. Sulla base delle conclusioni dello studio, la Commissione propone, se necessario, nuove disposizioni legislative per un ulteriore miglioramento del campo di visibilità indiretta.

Articolo 4

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1) all'allegato I, il punto 9.9 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) all'allegato III, il punto 9.9 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

3) L'allegato IV è modificato come segue:

- nella parte I, il punto 8 della tabella è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

- nella parte I, al punto 8, il termine "retrovisori" è sostituito da "dispositivi per la visione indiretta",

- nella parte II, al punto 8, il termine "retrovisori" è sostituito da "dispositivi per la visione indiretta";

4) nell'allegato XI, appendici 1 e 2, punto 8, il termine "retrovisori" è sostituito da "dispositivi per la visione indiretta".

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro 26 gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 71/127/CEE è abrogata con efficacia a 26 gennaio 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Marzano

(1) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 225.

(2) GU C 149 del 21.6.2002, pag. 5.

(3) Parere del Parlamento europeo del 9 aprile 2002 (GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 25), posizione comune del Consiglio dell'8 aprile 2003 (GU C 214 E del 9.9.2003, pag. 7), posizione del Parlamento europeo del 1o luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2003.

(4) GU L 68 del 22.3.1971, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 42 del...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT