Council Directive 2001/4/EC of 19 January 2001 amending the sixth Directive (77/388/EEC) on the common system of value added tax, with regard to the length of time during which the minimum standard rate is to be applied (See corrigendum, OJ L 26, 27.01.2001, p.40)

Coming into Force01 January 2001,27 January 2001
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number32001L0004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/4/oj
Published date24 January 2001
Date19 January 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 22, 24 January 2001
EUR-Lex - 32001L0004 - IT 32001L0004

Direttiva 2001/4/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2001, che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Vedasi rettifica GU L 26 del 27/01/2001, pag.40)

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2001 pag. 0017 - 0017


Direttiva 2001/41/CE del Consiglio

del 19 gennaio 2001

che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota minima in materia di aliquota normale, la sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(3), in seguito denominata "sesta direttiva IVA", il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2000.

(2) Anche se l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto attualmente in vigore nei vari Stati membri, cui si aggiungono i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime, è opportuno tuttavia evitare, perlomeno nel periodo di attuazione di una nuova strategia di semplificazione e di modernizzazione della normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA, quale è stata illustrata nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000, che divergenze sempre più marcate fra le aliquote normali dell'IVA applicate dagli Stati membri inducano squilibri strutturali nella Comunità e distorsioni di concorrenza in taluni settori dell'economia.

(3) Appare pertanto opportuno che l'attuale livello minimo del 15 % per l'aliquota normale sia conservato per un ulteriore periodo sufficientemente lungo al fine di consentire l'attuazione della citata strategia di semplificazione e di modernizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3...

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