Regulation (EC) No 868/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 concerning protection against subsidisation and unfair pricing practices causing injury to Community air carriers in the supply of air services from countries not members of the European Community

Coming into Force20 May 2004
End of Effective Date31 December 9999
Published date30 April 2004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/868/oj
Date21 April 2004
Celex Number32004R0868
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 162, 30 April 2004
EUR-Lex - 32004R0868 - IT 32004R0868

Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0001 - 0007


Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 aprile 2004

relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La posizione concorrenziale dei vettori aerei comunitari nella prestazione dei servizi di trasporto aereo da, attraverso e verso la Comunità potrebbe essere compromessa da pratiche sleali e discriminatorie poste in essere da vettori aerei non comunitari che prestano servizi simili di trasporto aereo.

(2) Queste pratiche sleali e discriminatorie possono derivare da sovvenzioni o da altre forme di aiuto concesse da un governo, da un ente regionale o da un altro organismo pubblico di uno Stato non membro della Comunità o da pratiche tariffarie attuate da un vettore aereo non comunitario che beneficia di vantaggi non commerciali.

(3) È necessario definire le misure di riparazione da adottare relativamente a tali pratiche sleali.

(4) All'interno della Comunità esistono regole rigorose concernenti la concessione di aiuti di stato ai vettori aerei, ed è necessario adottare uno strumento che offra protezione contro vettori aerei non comunitari che beneficino di sovvenzioni o contro vettori che ricevono altri benefici dai governi, per far sì che i vettori aerei comunitari non siano posti in una situazione concorrenziale svantaggiosa e non subiscano danni.

(5) Il presente regolamento non è destinato a sostituirsi agli accordi in materia di servizi aerei conclusi con i paesi terzi che possano essere utilizzati per trattare in modo efficace i problemi relativi alle pratiche oggetto del presente regolamento: laddove esista, a livello degli Stati membri, uno strumento giuridico che consenta di trovare, entro un limite di tempo ragionevole, una risposta soddisfacente a tali problemi, esso prevarrebbe sul presente regolamento per tale periodo.

(6) È opportuno che la Comunità sia in grado di assumere iniziative per porre rimedio a tali pratiche sleali derivanti dalle sovvenzioni concesse dal governo di un paese non membro della Comunità. È altresì opportuno che la Comunità sia in grado di assumere le iniziative necessarie per lottare contro le pratiche tariffarie sleali.

(7) È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una sovvenzione e in base a quali principi essa possa essere passibile di misure compensative, in particolare se la sovvenzione sia concessa a talune imprese o settori o sia subordinata alla prestazione di servizi aerei ai paesi terzi.

(8) Nell'accertare l'esistenza di una sovvenzione è necessario dimostrare che vi sia stato il contributo finanziario di un governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico mediante trasferimento di fondi o che debiti di qualsiasi natura rappresentanti entrate pubbliche siano stati oggetto di rinuncia o di mancata riscossione, e che l'impresa beneficiaria ne abbia tratto un vantaggio.

(9) È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una pratica tariffaria sleale. Un esame delle pratiche tariffarie di un vettore aereo di un paese terzo dovrebbe essere limitato al numero ridotto di casi in cui il vettore aereo beneficia di vantaggi non commerciali che non possono essere chiaramente identificati come sovvenzioni.

(10) È opportuno chiarire che si può ritenere che sussista una pratica tariffaria sleale solo quando essa è chiaramente distinguibile rispetto alle normali pratiche concorrenziali. La Commissione dovrebbe sviluppare una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali.

(11) È inoltre opportuno stabilire indirizzi chiari e particolareggiati in relazione ai fattori che possono contribuire a determinare se servizi sovvenzionati o offerti a prezzi sleali da parte dei vettori aerei non comunitari abbiano causato o minaccino di causare pregiudizio. Per dimostrare che le pratiche tariffarie relative alla prestazione di tali servizi di trasporto aereo causano un pregiudizio all'industria comunitaria, è opportuno tener conto dell'incidenza di altri fattori e dovrebbero essere presi in considerazione tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti e conosciuti che abbiano un'incidenza sulla situazione di tale industria e, in particolare, le condizioni di mercato che prevalgono nella Comunità.

(12) È fondamentale definire i termini "vettore aereo comunitario", "industria comunitaria" e "servizi di trasporto aereo simili".

(13) È necessario specificare quali soggetti siano legittimati a presentare le denunce e le informazioni che la denuncia dovrebbe contenere. Una denuncia dovrebbe essere respinta, qualora manchino prove sufficienti dell'esistenza di un pregiudizio per procedere.

(14) È opportuno stabilire la procedura da seguire nelle indagini relative al ricorso a pratiche sleali da parte di vettori aerei non comunitari. Tale procedura dovrebbe essere soggetta a limiti temporali.

(15) È necessario stabilire le modalità secondo cui alle parti interessate viene comunicato quali siano le informazioni richieste dalle autorità. È opportuno che alle parti interessate siano offerte ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i propri interessi. È inoltre necessario stabilire le norme sostanziali e procedurali da osservare durante l'indagine e, in particolare, quelle secondo cui le parti interessate devono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini specificati, se tali osservazioni e informazioni debbano essere presi in considerazione. Nel rispetto della riservatezza commerciale, è necessario consentire alle parti interessate l'accesso a tutte le informazioni inerenti all'indagine che siano rilevanti per la tutela dei loro interessi. È necessario stabilire che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possano essere utilizzate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste...

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