89/687/EEC: Council Decision of 22 December 1989 establishing a Programme of options specific to the remote and insular nature of the French overseas departments (POSEIDOM)

Coming into Force01 January 1990
End of Effective Date31 December 1992
Celex Number31989D0687
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1989/687/oj
Published date30 December 1989
Date22 December 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 399, 30 December 1989
EUR-Lex - 31989D0687 - IT

89/687/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 22 DICEMBRE 1989, CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA DI SOLUZIONI SPECIFICHE PER OVVIARE ALLA LONTANANZA E ALL' INSULARITA DEI DIPARTIMENTI FRANCESI D' OLTREMARE ( POSEIDOM )

Gazzetta ufficiale n. L 399 del 30/12/1989 pag. 0039 - 0045


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1989

che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM)

(89/687/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2 e l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 227, paragrafo 2 del trattato prevede che le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal trattato, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale dei dipartimenti d'oltremare; che occorre a tal fine istituire un programma pluriennale e plurisettoriale per meglio realizzare detto obiettivo; che nella fattispecie il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tale uopo richiesti e che conviene pertanto fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), che ai sensi della legge francese del 2 agosto 1984 sono considerati altresì regioni, sono soggetti ad un notevole ritardo strutturale, aggravato da fenomeni numerosi (grande lontananza, insularità, superficie esigua, condizioni orografiche e climatiche difficili, dipendenza dell'economia da pochi prodotti), la cui persistenza e il cui effetto cumulativo compromettono seriamente lo sviluppo economico e sociale; che questi fenomeni rendono il contesto socio-economico dei DOM molto diverso da quello delle altre regioni della Comunità, in particolare sul piano del tasso di disoccupazione, che è uno dei più alti della Comunità e interessa principalmente i giovani;

considerando che ripetutamente le istanze comunitarie hanno espresso la propria solidarietà nei confronti dei DOM facendo intervenire i Fondi comunitari o tenendo conto della loro situazione specifica in sede di applicazione delle normative comunitarie; che il Parlamento europeo, nella risolu-

zione dell'11 maggio 1987 sui problemi regionali dei DOM ha ribadito con forza «che la gravità della situazione dei DOM giustifica e anzi esige un'azione plurisettoriale di sviluppo economico e sociale», e ha chiesto alle istanze comunitarie di attuare un'ampia serie di azioni molto diversificate;

considerando che i condizionamenti particolari cui i DOM sono esposti rendono necessario un maggiore sostegno della Comunità allo scopo di promuovere il loro sviluppo economico e sociale; che questo sostegno dovrebbe intervenire quanto prima per agevolare l'inserimento della loro economia nel mercato interno del 1993;

considerando che i DOM formano parte integrante della Comunità, ai sensi dell'articolo 227 del trattato, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale le disposizioni del trattato stesso e del diritto derivato si applicano di diritto ai DOM, pur essendo sempre possibile adottare misure specifiche a loro favore, qualora ciò sia effettivamente necessario per lo «sviluppo economico e sociale di tali regioni»;

considerando tuttavia che, pur formando parte integrante della Comunità, i DOM sono ubicati in regioni tropicali in via di sviluppo; che qualsiasi intervento deve essere rispondente a tale circostanza, perseguendo al tempo stesso la realizzazione del mercato interno e il riconoscimento della realtà regionale; che l'obiettivo del mercato interno dovrebbe realizzarsi nel mantenimento, nell'adeguamento o nell'abolizione delle normative in vigore nei DOM rispetto a quelle che prevarranno in tutta la Comunità, consentendo nel contempo ai DOM di raggiungere il livello economico e sociale medio comunitario;

considerando che la normativa europea da adottare per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali dovrà tenere conto della fragilità degli ambienti insulari, della vulnerabilità delle loro produzioni agricole e della particolare sensibilità di tali territori a una pressione turistica crescente;

considerando che la realizzazione di questi obiettivi può imporre in particolare di adeguare le normative comunitarie generali che non sono sufficientemente rispondenti alle realtà particolari dei DOM; che è quindi opportuno definire un'impostazione coerente nel quadro di un programma globale di azioni;

considerando che l'attuazione di questo programma do-

vrebbe infatti avvenire mediante l'adozione di atti giuridici, ad opera del Consiglio o della Commissione a seconda dei casi, alcuni dei quali saranno applicabili ai soli DOM, mentre altri contempleranno i DOM solo incidentalmente in testi di portata generale;

considerando che l'efficacia di un tale programma presuppone che lo stesso abbia una durata di vari anni, prorogabile per alcuni elementi del programma al di là della scadenza del 31 dicembre 1992, tenuto conto dei condizionamenti di natura permanente che caratterizzano i DOM;

considerando che gli effetti economici di eventuali regimi specifici dovranno rimanere rigorosamente limitati al territorio dei DOM, senza incidere direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che alcune produzioni tropicali dei DOM non formano ancora oggetto di misure comuni, il che non permette di realizzare gli obiettivi enumerati all'articolo 39 del trattato nei confronti dei produttori interessati; che occorrerà, da un lato, applicare ai DOM, con riserva di adeguamenti, le organizzazioni comuni di mercato esistenti e, dall'altro, elaborare o predisporre alcune...

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