Commission Implementing Regulation (EU) No 396/2014 of 16 April 2014 amending Regulation (EC) No 1484/95 as regards representative prices in the poultrymeat and egg sectors
Coming into Force | 17 April 2014 |
Published date | 17 April 2014 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/395/oj |
Celex Number | 32014R0395 |
Date | 16 April 2014 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 115, 17 April 2014 |
17.4.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 115/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 395/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 183, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) | Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) | Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) | Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
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