Commission Directive 2013/60/EU of 27 November 2013 amending for the purposes of adapting to technical progress, Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles, Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and Directive 2009/67/EC of the European Parliament and of the Council on the installation of lighting and light-signalling devices on two- or three-wheel motor vehicles Text with EEA relevance

Coming into Force11 December 2013
End of Effective Date31 December 9999
Published date10 December 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2013/60/oj
Date27 November 2011
Celex Number32013L0060
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 10 December 2013
L_2013329IT.01001501.xml
10.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/15

DIRETTIVA 2013/60/UE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2013

che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (1), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2), in particolare l’articolo 17,

vista la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (3), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’Unione è parte contraente dell’Accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (4). Per semplificare le norme di omologazione dell’Unione, recependo le raccomandazioni della relazione finale dal titolo «CARS 21 — Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo», è opportuno modificare le direttive dell’UE inserendole nella legislazione dell’Unione e applicando regolamenti UNECE aggiuntivi alle attuali norme di omologazione dei veicoli appartenenti alla categoria L senza con ciò ridurne il livello di protezione. Per ridurre gli oneri amministrativi connessi alle procedure di omologazione, occorre far sì che i fabbricanti di veicoli applichino procedure di omologazione conformi ai pertinenti regolamenti UNECE di cui all’articolo 1 della presente direttiva.
(2) Nel periodo transitorio, fino alla data alla quale il regolamento UNECE n. 41 relativo alle emissioni acustiche dei motocicli (5) sarà reso obbligatorio attraverso il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (6), è opportuno che i requisiti relativi alle emissioni acustiche dei motocicli stabiliti al capitolo 9 della direttiva 97/24/CE e nella quarta serie di modifiche del regolamento UNECE n. 41, inclusi i limiti del livello sonoro pertinenti di cui all’allegato 6 del suddetto regolamento UNECE, siano considerati equivalenti per i nuovi tipi di veicoli.
(3) Dato il livello eccessivamente elevato delle emissioni di idrocarburi e di monossido di carbonio prodotte dai veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e, L6e (veicoli a motore a due o a tre ruote, ciclomotori e quadricicli leggeri) è opportuno rivedere le prove ambientali di tipo I (emissioni dallo scarico dopo avviamento a freddo) includendovi misurazioni delle emissioni subito dopo l’avviamento a freddo per meglio tener conto delle condizioni reali d’uso e della quota significativa di emissioni inquinanti prodotte subito dopo l’avviamento a freddo e mentre il motore si riscalda. I cambiamenti nella procedura di prova in laboratorio per misurare le emissioni devono riflettersi nelle disposizioni amministrative; occorre in particolare modificare le indicazioni che compaiono nel certificato di conformità (CdC) e nella scheda sui risultati delle prove, di cui alla direttiva 2002/24/CE.
(4) Per garantire un trattamento paritario a tutti i fabbricanti e pari prestazioni ambientali dei veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e e L6e in termini di emissioni di gas dal basamento è inoltre opportuno chiedere ai fabbricanti dei veicoli, quando chiedono una nuova omologazione, di garantire esplicitamente per queste categorie di veicoli zero emissioni di gas dal sistema di ventilazione del basamento, il che significa che il basamento dev’essere debitamente sigillato e che per tutta la vita utile del veicolo il gas dal basamento non sarà scaricato direttamente nell’atmosfera.
(5) Per coerenza con i requisiti UNECE riguardanti l’installazione degli impianti di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli appartenenti alla categoria L e per migliorare la visibilità di questi ultimi, i nuovi tipi di tali veicoli dovranno essere equipaggiati con luci che si accendano automaticamente ai sensi dei regolamenti UNECE n. 74 (veicoli appartenenti alla categoria L1e) (7) e n. 53 (motocicli appartenenti alla categoria L3e) (8) o con luci diurne specifiche (day-time running lights — DRL) conformi ai requisiti del regolamento UNECE n. 87 (9). Su tutti i veicoli appartenenti ad altre sottocategorie della categoria L, dovrà essere installato un dispositivo di accensione automatica delle luci o, a scelta del fabbricante, un dispositivo DRL che si accenda automaticamente.
(6) La presente direttiva introdurrà esplicitamente la norma euro per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e, L6e che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2002/24/CE. I CdC per i veicoli muniti di un’omologazione delle emissioni conforme a disposizioni precedenti potranno continuare a indicare la norma euro su base volontaria.
(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico.
(8) Per consentire agli Stati membri di emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, nei termini da essa previsti, è opportuno che essa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/24/CE è così modificata:

1. L’articolo 4, punto 1, della direttiva 97/24/CE è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2002/24/EC, è riconosciuta l’equivalenza tra le prescrizioni del capitolo 1 (pneumatici), del capitolo 2 (dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), del capitolo 4 (retrovisori), del capitolo 9, allegato III (livello sonoro ammissibile e requisiti del sistema di scarico dei motocicli), e del capitolo 11 (cinture di sicurezza) allegati alla presente direttiva e quelle stabilite dai regolamenti UNECE nn. 30 (10), 54 (11), 64 (12) e 75 (13) per quanto riguarda i pneumatici; 3 (14), 19 (15), 20 (16), 37 (17), 38 (18), 50 (19), 53 (20), 56 (21), 57 (22), 72 (23), 74 (24) e 82 (25) per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, 81 (26) per quanto riguarda i retrovisori, 16 (27) per quanto riguarda le cinture di sicurezza e 41 (28) per quanto riguarda le emissioni acustiche del motocicli. (10) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 29." (11) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 53." (12) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 63." (13) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 74." (14) Documento E/ECE/TRANS/324/Add. 2." (15) Documento E/ECE/TRANS/324/Rev. 1/Add. 18." (16) Documento E/ECE/TRANS/324/Rev. 1/Add. 19." (17) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 36." (18) Documento E/ECE/TRANS/324/Rev. 1/Add. 37." (19) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 49." (20) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 52/Rev. 2." (21) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 55." (22) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 56." (23) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 71." (24) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 73/Rev. 2/Amend. 1." (25) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 81." (26) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 80." (27) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 15." (28) Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 40/Rev. 2.»"
2. Gli allegati I, II e IV, del capitolo 5, della direttiva 97/24/CE sono modificati in conformità all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati IV e VII della direttiva 2002/24/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli allegati da I a VI della direttiva 2009/67/CE sono modificati conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

1. A decorrere dal 1o luglio 2014, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico e alla sicurezza funzionale, gli Stati membri non rilasceranno più un’omologazione CE a nuovi tipi di veicoli a motore a due o tre ruote che non siano conformi alle direttive 2002/24/CE e 97/24/CE, modificate dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o luglio 2014 si potranno rilasciare certificati di conformità ai veicoli conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE, modificata dal punto 1 dell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adotteranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre la data del 30 giugno 2014. Essi comunicheranno immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri...

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