Council Regulation (EC) No 154/2002 of 21 January 2002 amending Regulation (EEC) No 2358/71 on the common organisation of the market in seeds and fixing the aid granted in the seeds sector for the 2002/2003 and 2003/2004 marketing years

Coming into Force01 February 2002,01 July 2002
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number32002R0154
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/154/oj
Published date29 January 2002
Date21 January 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 25, 29 January 2002
L_2002025IT.01001801.xml
29.1.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 25/18

REGOLAMENTO (CE) N. 154/2002 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso in tale settore per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71 (4), l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto, tra l'altro, della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di collocamento di detta produzione. A partire dal raccolto della campagna 1994/1995 la produzione e l'esportazione di sementi sono costantemente aumentate, mentre le scorte di sementi comunitarie hanno raggiunto livelli tali da turbare l'equilibrio del mercato di tale prodotto.
(2) È quindi giustificato introdurre un meccanismo di stabilizzazione per la produzione di sementi diverse dalle sementi di riso, per le quali tale meccanismo è già in vigore. Il meccanismo di stabilizzazione per le sementi diverse dalle sementi di riso dovrebbe fissare un quantitativo massimo che possa beneficiare dell'aiuto, determinato in base a una media rappresentativa dei quantitativi raccolti durante un periodo di riferimento recente e ad un margine per tener conto delle oscillazioni cicliche che caratterizzano la produzione di sementi. È necessario inoltre creare le condizioni per consentire lo sviluppo o la salvaguardia delle piccole filiere di produzione sostenibili garantendo un quantitativo minimo agli Stati membri con una produzione di sementi scarsa o nulla.
(3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 include le varietà di Lolium perenne L. ad alta persistenza, tardive o semitardive, le nuove varietà ed altre, nonché le varietà a bassa persistenza, semitardive, semiprecoci o precoci. Poiché i prezzi di tali varietà sui mercati esterni non giustificano più questa distinzione, è opportuno abolire la distinzione delle sementi di Lolium perenne L. in tre gruppi di varietà e fissare un tasso unico di aiuto.
(4) Per le sementi che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 e che saranno commercializzate durante le campagne 2002/2003 e 2003/2004, la situazione del mercato comunitario e la sua prevedibile evoluzione non consentono di garantire un reddito equo ai produttori. Occorre quindi concedere un aiuto alla produzione di tali sementi.
(5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71, l'importo dell'aiuto dev'essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comunità e le possibilità di smaltimento di tale produzione, nonché dei prezzi delle sementi sui mercati esterni.
(6) L'applicazione di questi criteri induce a fissare l'aiuto applicabile per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 ai livelli indicati nell'allegato.
(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis. Il quantitativo massimo di sementi che beneficia dell'aiuto nella Comunità è stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori. Il quantitativo massimo di sementi diverse dalle sementi di riso che beneficiano dell'aiuto è uguale alla somma dei quantitativi relativi a ciascuno Stato membro stabiliti in base alla media livellata dei quantitativi raccolti presi in conto per le campagne di commercializzazione dal 1996-1997 al 2000-2001, maggiorati del 5 %. Qualora il quantitativo stabilito per uno Stato membro a norma del secondo comma non superi le 800 tonnellate, a tale Stato membro viene concesso un quantitativo supplementare di 300 tonnellate. Per le sementi diverse da quelle di riso, se la somma totale dei quantitativi per i quali viene presentata una domanda di aiuto negli Stati membri produttori supera il quantitativo massimo fissato nella Comunità, l'aiuto
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