Commission Regulation (EU) No 777/2013 of 12 August 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clodinafop, clomazone, diuron, ethalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, maleic hydrazide, mepanipyrim, metconazole, prosulfocarb and tepraloxydim in or on certain products Text with EEA relevance

Coming into Force06 September 2013,06 March 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0777
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/777/oj
Published date17 August 2013
Date12 August 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 221, 17 August 2013
L_2013221IT.01000101.xml
17.8.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 221/1

REGOLAMENTO (UE) N. 777/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2013

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clodinafop, clomazone, diuron, etalfluralin, ioxynil, iprovalicarb, idrazide maleica, mepanipirim, metconazolo, prosulfocarb e tepraloxydim in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ioxynil, iprovalicarb, idrazide maleica e mepanipirim sono fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clodinafop, clomazone, diuron, etalfuoralin, metconazolo, prosulfocarb e tepraloxydim gli LMR sono fissati nell’allegato III, parte A, dello stesso regolamento.
(2) In merito al clodinafop l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (2). L’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo, raccomandando di ridurre l’LMR per segale in chicchi e frumento in chicchi, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti.
(3) In merito al clomazone l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (3). L’Autorità ha raccomandato di ridurre l’LMR per erbe aromatiche, semi di colza e semi di zucca, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti. L’autorità è altresì giunta alla conclusione che relativamente agli LMR per cetrioli, kiwano (cucumis metuliferus) e cavoli rapa le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Gli LMR in questione saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(4) In merito al diuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (4). L’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo, raccomandando di ridurre l’LMR per le pomacee e l’uva da vino, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti. L’autorità è altresì giunta alla conclusione che relativamente agli LMR per pomacee e uva da vino le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Gli LMR in questione saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(5) In merito all’etalfluralin, considerato che il suo impiego non è più autorizzato nell’Unione e che non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi, l’Autorità ha raccomandato di ridurre l’LMR per tutti i prodotti al rispettivo limite di determinazione analitica. Vanno quindi aboliti gli LMR stabiliti per l’etalfluralin negli allegati II e III.
(6) In merito allo ioxynil l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (5). L’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per tutti i prodotti.
(7) In merito all’iprovalicarb l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (6). L’Autorità ha raccomandato di ridurre l’LMR per patate, pomodori, lattuga, scarola e rucola, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti. L’autorità è altresì giunta alla conclusione che relativamente agli LMR per lattuga, scarola e rucola le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Gli LMR in questione saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(8) In merito all’idrazide maleica l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (7). L’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il latte e ha raccomandato di ridurre l’LMR per il latte vaccino, il latte di pecora e il latte di capra, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti. L’autorità è altresì giunta alla conclusione che relativamente agli LMR per patate, carote, pastinaca, aglio, cipolle e scalogni le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Gli LMR in questione saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(9) In merito al mepanipirim l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (8). L’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo, raccomandando di ridurre l’LMR per uva da tavola, uva da vino, fragole, pomodori e melanzane, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti.
(10) In merito al metconazolo l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (9). L’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo, raccomandando di ridurre l’LMR per piselli (freschi senza baccelli), arachidi, segale in chicchi e fegato bovino, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti. L’autorità è altresì giunta alla conclusione che relativamente agli LMR per i kiwano (cucumis metuliferus) le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Gli LMR in questione saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(11) In merito al prosulfocarb l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (10). L’Autorità ha raccomandato di ridurre l’LMR per patate, sedano rapa, rafano, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, scorzonera, cipolle, scalogni, cipolline, fagioli (freschi con baccelli), fagioli (freschi senza baccelli), piselli (freschi con baccelli), piselli (freschi senza baccelli), asparagi, sedano, carciofi, porri, fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di papavero, semi di girasole, orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti. L’autorità è altresì giunta alla conclusione che relativamente agli LMR per fragole, carote, sedano rapa, rafano, pastinaca, prezzemolo a radice grossa, scorzonera, erbe aromatiche, sedano e spezie (ottenute da semi, da frutti e da bacche) le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Gli LMR in questione saranno riveduti
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