Council Regulation (EC) No 2702/1999 of 14 December 1999 on measures to provide information on, and to promote, agricultural products in third countries

Coming into Force01 January 2000
End of Effective Date11 January 2008
Celex Number31999R2702
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/2702/oj
Published date21 December 1999
Date14 December 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 327, 21 December 1999
L_1999327IT.01000701.xml
21.12.1999 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/7

REGOLAMENTO (CE) N. 2702/1999 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1999

relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando quanto segue:

(1) in base alla normativa in vigore, la Comunità può realizzare azioni promozionali nei paesi terzi per un numero limitato di prodotti agricoli; i risultati finora ottenuti sono molto incoraggianti;
(2) data l'esperienza acquisita, le prospettive di evoluzione dei mercati all'interno ed all'esterno della Comunità, nonché il nuovo contesto degli scambi internazionali, è opportuno sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione nei mercati dei paesi terzi;
(3) una siffatta politica può utilmente completare e potenziare le azioni condotte dagli Stati membri, promuovendo in particolare l'immagine dei prodotti comunitari sui mercati internazionali, soprattutto in termini di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari; una siffatta attività, contribuendo all'apertura di nuovi sbocchi, potrebbe avere altresì un effetto moltiplicatore nei confronti delle iniziative nazionali o private;
(4) è opportuno definire i criteri di selezione dei prodotti interessati e dei mercati; tuttavia, i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione non sono esclusi dal sistema;
(5) è opportuno che la Commissione si assuma, in linea di massima, soltanto una parte del finanziamento delle azioni, onde responsabilizzare le organizzazioni proponenti, nonché gli Stati membri interessati; tuttavia, in casi eccezionali, può essere opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato;
(6) in materia di esecuzione delle azioni, occorre prevedere che la Commissione delle Comunità europee, con procedure adeguate, l'affidi ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie;
(7) tuttavia, data l'esperienza acquisita ed i risultati ottenuti dal Consiglio oleicolo internazionale nella sua attività di promozione, è opportuno prevedere che la Comunità possa continuare ad affidare a tale consiglio la realizzazione delle azioni nel settore di sua competenza; è opportuno altresì poter ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali analoghe esistenti per altri prodotti;
(8) onde controllare la buona esecuzione dei programmi, nonché l'impatto delle azioni, occorre prevedere una sorveglianza efficace da parte della Commissione e degli Stati membri, nonché la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente;
(9) di conseguenza, occorre modificare i regolamenti n. 136/66/CEE (4), (CEE) n. 1308/70 (5) e (CE) n. 2275/96 (6);
(10) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7); tali misure devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione; in questo contesto i comitati di gestione interessati agiscono di concerto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari nei paesi terzi.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

Articolo 2

Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di igiene, di sicurezza alimentare, di dietetica, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente,
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, in particolare con l'allestimento di padiglioni della Comunità,
c) azioni di informazione in particolare sul sistema comunitario delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica,
d) azioni di informazione sul sistema comunitario dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (VQPRD), dei vini da tavola e delle bevande spiritose con indicazione geografica,
e) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi,
f) missioni commerciali ad alto livello,
g) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

Articolo 3

I prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono in particolare i seguenti:

a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, per i quali esistono opportunità di esportazione o possibilità di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni,
b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.

Articolo 4

Nella scelta dei paesi terzi in cui realizzare le azioni indicate all'articolo 1, si tiene conto...

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