Council Regulation (EEC) No 1883/78 of 2 August 1978 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section

Coming into Force06 August 1978,01 January 1979,01 January 1978
End of Effective Date07 February 2009
Celex Number31978R1883
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1978/1883/oj
Published date05 August 1978
Date02 August 1978
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 216, 5 August 1978
EUR-Lex - 31978R1883 - IT

Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 05/08/1978 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0084
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0091
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0084
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0245
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0245


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1883/78 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1978

relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

considerando che , conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , occorre definire le norme generali per il finanziamento comunitario degli interventi ;

considerando che a tal fine occorre stabilire l ' elenco delle misure che rispondono alla nozione di intervento destinato alla regolarizzazione dei mercati ;

considerando che , per le misure di intervento per le quali è fissato un importo per unità nell ' ambito di un ' organizzazione comune di mercato , occorre prevedere che le spese che ne risultano siano interamente coperte dal finanziamento comunitario ;

considerando che per le misure di intervento per le quali non è fissato un importo per unità nell ' ambito di un ' organizzazione comune di mercato occorre prevedere delle norme di base , in particolare per quanto riguarda il metodo di calcolo degli importi da finanziare , il finanziamento delle spese derivanti dall ' immobilizzo dei fondi necessari all ' acquisto dei prodotti da parte degli organismi di intervento , la valutazione delle scorte da riportare $$$ esercizio all ' altro e il finanziamento delle $$$ da operazioni materiali di magazzinaggio e , se del caso , di trasformazione ;

considerando che , in conformità di tali norme , i vari elementi di spesa e di introito da prendere in considerazione per ogni settore dovranno essere oggetto di una normativa più dettagliata ; che occorre , nel frattempo , mantenere in vigore i regolamenti relativi al finanziamento per singolo settore ;

considerando che è opportuno riunire in un unico regolamento le norme generali per il finanziamento comunitario degli interventi ; che occorre quindi abrogare il regolamento ( CEE ) n . 2824/72 del Consiglio , del 28 dicembre 1972 , relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione garanzia ( 4 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le misure elencate nell ' allegato sono rispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 2

Quando nell ' ambito di un ' organizzazione comune di merca viene fissato un importo per unità per una misura d ' intervento , le spese che ne risultano sono interamente coperte dal finanziamento comunitario .

Articolo 3

Qualora , nell ' ambito di un ' organizzazione comune di mercato , non sia fissato un importo per unità per una misura d ' intervento , questa è finanziata dal FEAOG , sezione garanzia , in conformità degli articoli da 4 a 8 .

Articolo 4

1 . Se una misura d ' intervento di cui all ' articolo 3 comporta l ' acquisto ed il magazzinaggio di prodotti l ' importo finanziato è determinato dai conti annuali stabiliti dai servizi od organismi pagatori , nei quali sono iscritti , rispettivamente al passivo ed all ' attivo , i var elementi che compongono le spese e gli introiti .

2 . Per le altre misure di intervento di cui all ' articolo 3 , il finanziamento è pari alle spese , previa detrazione degli introiti eventualmente originati dalla misura di intervento .

3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , determina , per le misure di intervento di cui al paragrafo 1 , le norme e condizioni che disciplinano i conti annuali e determina se necessario , per le misure di intervento di cui al paragrafo 2 , gli elementi da prendere in considerazione ai fini del finanziamento , se essi non sono stati fissati nell ' ambito di un ' organizzazione comune di mercato .

Sino a tale determinazione e salvo disposizioni contrarie del presente regolamento , rimangono in vigore i regolamenti ( CEE ) n . 786/69 ( 5 ) , n . 787/69 ( 6 ) , n . 788/69 ( 7 ) , n . 2334/69 ( 8 ) , n . 2305/70 ( 9 ) , n . 2306/70 ( 10 ) , n . 1697/71 ( 11 ) , n . 272/72 ( 12 ) e n . 273/72 ( 13 ) , relativi al...

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