Council Regulation (EEC) No 1883/78 of 2 August 1978 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
Coming into Force | 06 August 1978,01 January 1979,01 January 1978 |
End of Effective Date | 07 February 2009 |
Celex Number | 31978R1883 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1883/oj |
Published date | 05 August 1978 |
Date | 02 August 1978 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 216, 5 August 1978 |
Regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
Gazzetta ufficiale n. L 216 del 05/08/1978 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0084
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0091
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0084
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0245
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0245
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1883/78 DEL CONSIGLIO
del 2 agosto 1978
relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione garanzia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 2 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,
considerando che , conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , occorre definire le norme generali per il finanziamento comunitario degli interventi ;
considerando che a tal fine occorre stabilire l ' elenco delle misure che rispondono alla nozione di intervento destinato alla regolarizzazione dei mercati ;
considerando che , per le misure di intervento per le quali è fissato un importo per unità nell ' ambito di un ' organizzazione comune di mercato , occorre prevedere che le spese che ne risultano siano interamente coperte dal finanziamento comunitario ;
considerando che per le misure di intervento per le quali non è fissato un importo per unità nell ' ambito di un ' organizzazione comune di mercato occorre prevedere delle norme di base , in particolare per quanto riguarda il metodo di calcolo degli importi da finanziare , il finanziamento delle spese derivanti dall ' immobilizzo dei fondi necessari all ' acquisto dei prodotti da parte degli organismi di intervento , la valutazione delle scorte da riportare $$$ esercizio all ' altro e il finanziamento delle $$$ da operazioni materiali di magazzinaggio e , se del caso , di trasformazione ;
considerando che , in conformità di tali norme , i vari elementi di spesa e di introito da prendere in considerazione per ogni settore dovranno essere oggetto di una normativa più dettagliata ; che occorre , nel frattempo , mantenere in vigore i regolamenti relativi al finanziamento per singolo settore ;
considerando che è opportuno riunire in un unico regolamento le norme generali per il finanziamento comunitario degli interventi ; che occorre quindi abrogare il regolamento ( CEE ) n . 2824/72 del Consiglio , del 28 dicembre 1972 , relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione garanzia ( 4 ) ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le misure elencate nell ' allegato sono rispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli , ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .
Articolo 2
Quando nell ' ambito di un ' organizzazione comune di merca viene fissato un importo per unità per una misura d ' intervento , le spese che ne risultano sono interamente coperte dal finanziamento comunitario .
Articolo 3
Qualora , nell ' ambito di un ' organizzazione comune di mercato , non sia fissato un importo per unità per una misura d ' intervento , questa è finanziata dal FEAOG , sezione garanzia , in conformità degli articoli da 4 a 8 .
Articolo 4
1 . Se una misura d ' intervento di cui all ' articolo 3 comporta l ' acquisto ed il magazzinaggio di prodotti l ' importo finanziato è determinato dai conti annuali stabiliti dai servizi od organismi pagatori , nei quali sono iscritti , rispettivamente al passivo ed all ' attivo , i var elementi che compongono le spese e gli introiti .
2 . Per le altre misure di intervento di cui all ' articolo 3 , il finanziamento è pari alle spese , previa detrazione degli introiti eventualmente originati dalla misura di intervento .
3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , determina , per le misure di intervento di cui al paragrafo 1 , le norme e condizioni che disciplinano i conti annuali e determina se necessario , per le misure di intervento di cui al paragrafo 2 , gli elementi da prendere in considerazione ai fini del finanziamento , se essi non sono stati fissati nell ' ambito di un ' organizzazione comune di mercato .
Sino a tale determinazione e salvo disposizioni contrarie del presente regolamento , rimangono in vigore i regolamenti ( CEE ) n . 786/69 ( 5 ) , n . 787/69 ( 6 ) , n . 788/69 ( 7 ) , n . 2334/69 ( 8 ) , n . 2305/70 ( 9 ) , n . 2306/70 ( 10 ) , n . 1697/71 ( 11 ) , n . 272/72 ( 12 ) e n . 273/72 ( 13 ) , relativi al...
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