Council Directive 78/764/EEC of 25 July 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver's seat on wheeled agricultural or forestry tractors

Coming into Force28 July 1978
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number31978L0764
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/764/oj
Published date18 September 1978
Date25 July 1978
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 255, 18 September 1978
EUR-Lex - 31978L0764 - IT 31978L0764

Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 255 del 18/09/1978 pag. 0001 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0044
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 10 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 9 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0032
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0032
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 005 pag. 156 - 194
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 005 pag. 156 - 194
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 005 pag. 156 - 194
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 005 pag. 156 - 194
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 005 pag. 156 - 194
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 005 pag. 156 - 194
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 005 pag. 156 - 194
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 005 pag. 156 - 194
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 005 pag. 156 - 194


Direttiva del Consiglio

del 25 luglio 1978

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote

(78/764/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, il sedile del conducente;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote [3];

considerando che una regolamentazione in materia di sedili per conducenti comporta non solamente le prescrizioni concernenti la loro installazione sui trattori, ma ugualmente la costruzione dei sedili stessi; che, nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata, ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione effettuata mediante invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di sedile per conducente; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i sedili per conducente fabbricati conformemente al tipo omologato rende inutile il controllo tecnico dei sedili per conducente negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro procede all'omologazione di ogni tipo di sedile per conducente conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati I e II.

2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un sedile o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello di cui all'allegato II, punto 3.5, per ogni tipo di sedile per conducente da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione fra i sedili per conducente, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 1, ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di sedili per conducente per motivi concernenti la loro costruzione, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2. Uno Stato membro può tuttavia vietare la commercializzazione di sedili per conducente recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 4

Entro un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato III, compilate per ogni tipo di sedile per conducente che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata la non conformità al tipo che ha omologato di vari sedili per conducente muniti dello stesso marchio di omologazione, esso adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono comportare, in caso di non conformità grave e ripetuta, anche la revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CEE accordata, nonché i motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o di revoca di omologazione ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei termini entro i quali i ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti il sedile del conducente, se il sedile reca il marchio di omologazione CEE ed è montato in conformità delle prescrizioni dell'allegato IV.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti il sedile del conducente, se il sedile reca il marchio di omologazione CEE ed è montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato IV.

Articolo 9

1. Ai sensi della presente direttiva, per trattore agricolo o forestale s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione consiste essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati attrezzi, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico o di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa fra 6 e 25 km/h.

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. von Dohnanyi

[1] GU n. C 299 del 12. 12. 1977, pag. 61.

[2] GU n. C 84 dell'8. 4. 1978, pag. 11.

[3] GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

--------------------------------------------------

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

1. Sedile del conducente

Per "sedile del conducente" si intende il sedile disponibile per una sola persona e destinato al conducente quando guida il trattore.

2. Piano del sedile

Per "piano del sedile" si intende la superficie quasi orizzontale del sedile che consente la posizione seduta del conducente.

3. Schienale del sedile

Per "schienale del sedile" si intende la superficie quasi verticale del sedile che serve d'appoggio alla schiena del conducente.

4. Fermi laterali del sedile

Per "fermi laterali del sedile" si, intendono i dispositivi e le forme del piano del sedile atti ad impedire che il conducente scivoli lateralmente.

4.1. Braccioli del sedile

Per "braccioli del sedile" si intendono i dispositivi di supporto per le braccia del conducente seduto, posti sui due lati del sedile stesso.

5. Punto di riferimento del sedile (S)

Per "punto di riferimento del sedile (S)", si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S) (vedi appendice 1 dell'allegato II).

6. Profondità del piano del sedile

Per "profondità del piano del...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT