2009/251/EC: Commission Decision of 17 March 2009 requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market (notified under document number C(2009) 1723) (Text with EEA relevance)

Coming into Force18 March 2009
End of Effective Date15 March 2013
Celex Number32009D0251
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/251/oj
Published date20 March 2009
Date17 March 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 74, 20 March 2009
L_2009074IT.01003201.xml
20.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 74/32

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2009

che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

[notificata con il numero C(2009) 1723]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/251/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,

sentiti gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/95/CE impone ai produttori di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
(2) Mobili e calzature disponibili sul mercato di vari Stati membri sono risultati essere la causa di danni alla salute dei consumatori in Francia, Polonia, Finlandia, Svezia e nel Regno Unito.
(3) Secondo test clinici, i danni alla salute sono stati provocati dalla sostanza chimica dimetilfumarato (DMF), un biocida contro le muffe che possono causare il deterioramento delle calzature o dei mobili in pelle durante l’immagazzinamento o il trasporto in un clima umido.
(4) Nella maggior parte dei casi il DMF era contenuto in piccoli sacchetti fissati all’interno dei mobili o inseriti nelle scatole delle calzature. Evaporando impregnava il prodotto e lo proteggeva dalle muffe. Tuttavia produceva anche effetti sui consumatori che entravano in contatto con i prodotto in questione. Il DMF penetrava nella cute dei consumatori (2) attraverso gli indumenti provocando una dolorosa dermatite cutanea da contatto, con prurito, irritazione, rossore e bruciore; in alcuni casi sono stati segnalati disturbi respiratori acuti. La dermatite è risultata particolarmente difficile da trattare. La presenza di DMF costituisce quindi un grave rischio.
(5) In base all’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, se la Commissione europea viene a conoscenza che determinati prodotti presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori essa può adottare, a determinate condizioni, una decisione che imponga agli Stati membri l’obbligo di adottare misure volte in particolare a limitare o subordinare a condizioni specifiche l’immissione o messa a disposizione sul mercato di tali prodotti.
(6) Tale decisione può essere presa qualora: a) esista una divergenza accertata tra Stati membri nell’approccio adottato o da adottare per affrontare il rischio in causa; b) il rischio non possa, in considerazione della natura del problema di sicurezza essere trattato — in modo adeguato al grado di urgenza del caso — nell’ambito delle altre procedure previste dalle normative comunitarie specifiche applicabili; e c) il rischio possa essere eliminato efficacemente soltanto con l’adozione di provvedimenti adeguati applicabili a livello comunitario al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno.
(7) Uno studio clinico nell’uomo (3) (patch test) eseguito con campioni di mobili in pelle e cerotti imbevuti di DMF puro ha dimostrato forti reazioni, nel caso più grave, anche con esposizione a solo 1 mg/kg. Sulla base di tale studio la Francia ha varato un decreto (4) che vieta l’importazione e l’immissione sul mercato di poltrone, divani e calzature contenenti DMF. Il decreto francese impone inoltre il richiamo di tutte le poltrone, tutti i divani e tutte le calzature nei quali o nell’imballaggio dei quali sia visibile la presenza di DMF. La durata del decreto è limitata a un anno. Sulla base dello stesso studio il Belgio ha emanato un decreto (5) che vieta l’immissione sul mercato di tutti gli articoli e prodotti contenenti DMF. La Spagna ha varato misure (6) che vietano il DMF in tutti i prodotti di consumo che possono venire a contatto con la cute.
(8) Il Belgio, la Spagna e la Francia sono gli unici Stati membri ad aver adottato specifiche disposizioni regolamentari per far fronte al grave rischio che il biocida DMF rappresenta per la salute dei consumatori.
(9) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa
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