Council Directive 78/933/EEC of 17 October 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural and forestry tractors

Coming into Force24 October 1978
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number31978L0933
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/933/oj
Published date20 November 1978
Date17 October 1978
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 325, 20 November 1978
EUR-Lex - 31978L0933 - IT 31978L0933

Direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 20/11/1978 pag. 0016 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0100
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0205
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 9 pag. 0100
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0097
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 005 pag. 218 - 244
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 005 pag. 218 - 244
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 005 pag. 218 - 244
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 005 pag. 218 - 244
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 005 pag. 218 - 244
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 005 pag. 218 - 244
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 005 pag. 218 - 244
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 005 pag. 218 - 244
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 005 pag. 218 - 244


Direttiva del Consiglio

del 17 ottobre 1978

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote

(78/933/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere segnatamente l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote [3];

considerando che le prescrizioni comuni concernenti la costruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa formeranno oggetto di altre direttive particolari;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai trattori comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore agricolo o forestale s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al precedente paragrafo 1 montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare né l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, obbligatori o facoltativi, elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.21 dell'allegato I, se questi sono installati in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, obbligatori o facoltativi, elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.21 dell'allegato I, se questi sono installati in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul prototipo modificato debbano essere effettuate nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 6

A decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva, la direttiva 75/323/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla presa di corrente montata sui trattori agricoli o forestali a ruote per l'alimentazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa degli utensili, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale [4], cessa di essere applicabile.

Articolo 7

1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. von Dohnanyi

[1] GU n. C 5 dell'8. 1. 1975, pag. 54.

[2] GU n. C 47 del 27. 2. 1975, pag. 43.

[3] GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

[4] GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 38.

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ALLEGATO I

INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

1. DEFINIZIONI

1.1. Tipo di trattore per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa.

Per "tipo di trattore, per quanto concerne l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa", si intendono i trattori che non presentano tra di loro differenze essenziali; le differenze possono riguardare in particolare:

1.1.1. le dimensioni e la forma esterna del trattore,

1.1.2. il numero e la posizione dei dispositivi.

Non sono considerati come tipi diversi di trattori: i trattori che presentano differenze ai sensi dei punti 1.1.1 e 1.1.2 di cui sopra, ma che non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione e della visibilità geometrica delle luci prescritte per il tipo di veicolo in questione, nonché i trattori sui quali sono montate o assenti luci facoltative.

1.2. Piano trasversale

Per "piano trasversale" si intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.

1.3. Trattore a vuoto

Per "trattore a vuoto" si intende il trattore in ordine di marcia, come definito al punto 2.4 dell'allegato I, modello di scheda informativa, della direttiva 74/150/CEE.

1.4. Trattore a pieno carico

Per "trattore a pieno carico" si intende il trattore carico fino a raggiungere il peso massimo tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore, che ne fissa anche la ripartizione sugli assi.

1.5. Luce

Per "luce" si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada (proiettore) o a emettere un segnale luminoso. Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri.

1.5.1. Luci equivalenti

Per "luci equivalenti" si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese d'immatricolazione del trattore; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci in dotazione al veicolo in occasione dell'omologazione, sempreché soddisfino alle condizioni del presente allegato.

1.5.2. Luci indipendenti

Per "luci indipendenti" si intendono luci che hanno superfici luminose, sorgenti luminose e contenitori distinti.

1.5.3. Luci raggruppate

Per "luci raggruppate" si intendono apparecchi che hanno superfici luminose e sorgenti luminose distinte, ma contenitore in comune.

1.5.4. Luci combinate

Per "luci combinate" si intendono apparecchi che hanno superfici luminose distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune.

1.5.5. Luci incorporate mutuamente

Per "luci incorporate mutuamente" si intendono apparecchi che hanno sorgenti luminose distinte (o una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse), ma superfici luminose totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune.

1.5.6. Proiettore d'illuminazione occultabile

Pet "proiettore d'illuminazione occultabile" si intende un proiettore che può essere dissimulato parzialmente o totalmente quando non è impiegato. Tale risultato può essere ottenuto mediante coperchio mobile, spostamento del proiettore o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si designa più particolarmente col termine di "luce a scomparsa" una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all'interno della carrozzeria.

1.5.6.1. Proiettore a posizione variabile

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