Commission Regulation (EC) No 1891/2004 of 21 October 2004 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights

Coming into Force01 July 2004,30 October 2004
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32004R1891
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/1891/oj
Published date30 October 2004
Date21 October 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 30 October 2004
L_2004328IT.01001601.xml
30.10.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/16

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2004

recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 ha stabilito alcune regole comuni allo scopo di vietare l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'uscita, l'esportazione, la riesportazione, il vincolo ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, di merci contraffatte e di merci usurpative e di far fronte efficacemente alla commercializzazione illegale di siffatte merci pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo.
(2) Poiché il regolamento (CE) n. 1383/2003 sostituisce il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale (2), è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1367/95 della Commissione (3) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94.
(3) È necessario definire, in funzione dei vari tipi di diritti di proprietà intellettuale, le persone fisiche o giuridiche che possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare il diritto stesso.
(4) Occorre definire i mezzi di prova del diritto di proprietà intellettuale richiesti dall'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1383/2003.
(5) Per garantire l'armonizzazione e l'uniformità nella sostanza e nella forma dei formulari della domanda di intervento, come pure delle informazioni figuranti nei formulari della domanda di intervento a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1383/2003, è opportuno stabilire il modello al quale tali formulari devono corrispondere. È inoltre opportuno precisare il regime linguistico applicabile alla domanda di intervento prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento.
(6) È opportuno precisare il tipo di informazioni che devono figurare nella domanda di intervento, per consentire alle amministrazioni doganali di riconoscere più facilmente le merci che possono violare un diritto di proprietà intellettuale.
(7) È opportuno definire il tipo di dichiarazione riguardante l’assunzione di responsabilità del titolare del diritto, che deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda di intervento.
(8) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare l'inizio della decorrenza dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1383/2003.
(9) Per consentire, da un lato, alla Commissione di seguire l'effettiva applicazione della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1383/2003, di redigere a tempo debito la relazione di cui all'articolo 23 di detto regolamento e di tentare di quantificare e qualificare i fenomeni di frode e, dall’altro lato, agli Stati membri di eseguire un'analisi dei rischi pertinente, è opportuno stabilire le modalità degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
(10) È opportuno che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003.
(11) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1383/2003, nel prosieguo denominato «il regolamento di base», possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare tale diritto le persone fisiche e le persone giuridiche.

Tra le persone di cui al primo comma figurano le società di gestione collettiva, il cui unico scopo o uno degli scopi principali consiste nel gestire o amministrare diritti d'autore o diritti connessi al diritto d'autore, i raggruppamenti o i rappresentanti che abbiano presentato una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, come pure i costitutori.

Articolo 2

1. Allorché una domanda di intervento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base è presentata personalmente dal titolare del diritto, il documento giustificativo di cui all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, di detto regolamento è il seguente:

a) per i diritti oggetto di registrazione o, eventualmente, di un deposito, una prova della registrazione effettuata dall’ufficio competente o del deposito;
b) per il diritto d’autore, i diritti connessi o il diritto relativo a disegni e a modelli non registrati o non depositati, qualsiasi mezzo di prova attestante la qualità di autore o di titolare originario.

Può essere considerata come prova, ai sensi del primo comma, lettera a), una copia della registrazione figurante nella base di dati di uffici nazionali o internazionali.

Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la prova di cui al primo comma, lettera a), comprende inoltre la prova che il titolare del diritto è il produttore o il raggruppamento e la prova che la denominazione/indicazione è stata registrata. Il presente comma si applica, mutatis mutandis, ai vini e alle bevande spiritose.

2. Quando la domanda di intervento è presentata da un'altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il documento giustificativo è, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolo in virtù del quale la persona è autorizzata a usare il diritto in questione.

3. Quando la domanda di intervento è presentata da un rappresentante del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il documento giustificativo è, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una prova della sua capacità di agire.

Il rappresentante di cui al primo comma deve presentare la dichiarazione prevista all'articolo 6 del regolamento di base, firmata dalle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o un titolo in virtù del quale è autorizzato a sostenere tutte le spese conseguenti all'intervento doganale eseguito a loro nome, conformemente all'articolo 6 del regolamento di base.

Articolo 3

1. I documenti con i quali sono presentate le domande di intervento di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento di base, le decisioni di cui ai paragrafi 7 e 8 di detto articolo, nonché la dichiarazione prevista all'articolo 6 di detto regolamento devono essere conformi ai formulari che figurano negli allegati del presente regolamento.

I formulari devono essere compilati con un procedimento informatico, meccanico o a mano, purché in modo visibile. In quest'ultimo caso, essi devono essere compilati con inchiostro e in caratteri di stampa. Indipendentemente dal procedimento utilizzato, essi non devono presentare cancellature, aggiunte o altre alterazioni. Nel caso in cui sia compilato mediante procedimento informatico, il formulario deve essere messo a disposizione del richiedente, in formato digitale, su uno o più siti pubblici accessibili direttamente con procedimento informatico. In seguito, esso può essere riprodotto con strumenti di stampa privati.

Nel caso in cui si ricorra ai fogli supplementari di cui alle caselle 8, 9, 10 e 11 del formulario sul quale è redatta la domanda di intervento prevista all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, o di cui alle caselle 7, 8, 9 e 10 del formulario sul quale è redatta la domanda di intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento, tali fogli sono considerati parte integrante del formulario.

2. I formulari relativi alla domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale deve essere presentata la domanda di intervento, corredati delle eventuali traduzioni.

3. Il formulario si compone di due esemplari:

a) l'esemplare destinato allo Stato membro nel quale viene presentata la domanda, recante il n. 1;
b) l'esemplare destinato al titolare del diritto, recante il n. 2.

Il formulario debitamente compilato e firmato, accompagnato da un numero di estratti corrispondente al numero di Stati membri indicato nella casella 6 del formulario, nonché dai documenti giustificativi di cui alle caselle 8, 9 e 10 è presentato all’autorità doganale competente che, dopo aver accettato la domanda, li conserva per almeno un anno oltre la durata legale del formulario.

Nel caso in cui l'estratto di una decisione che accoglie la domanda di intervento sia rivolto a uno o più Stati membri destinatari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, lo Stato membro che riceve l'estratto deve compilare senza indugio la parte «avviso di ricevimento» con l'indicazione della data di...

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