Commission Implementing Regulation (EU) No 278/2014 of 19 March 2014 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of the use of explosive trace detection Text with EEA relevance

Coming into Force09 April 2014
End of Effective Date14 November 2015
Celex Number32014R0278
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/278/oj
Published date20 March 2014
Date19 March 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 082, 20 March 2014
L_2014082IT.01000301.xml
20.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82/3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 278/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione dell’uso dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) ha evidenziato la necessità di rivedere le modalità di attuazione delle norme di base comuni per l’uso delle tecniche di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD).
(2) È necessario chiarire, armonizzare o semplificare le misure specifiche in materia di sicurezza dell’aviazione per l’uso dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi, al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore applicazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile.
(3) Le modifiche interessano le misure che descrivono l’uso consentito dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi in relazione al controllo (screening) di passeggeri, persone diverse dai passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva, merci trasportate, posta, provviste di bordo e forniture per l’aeroporto e requisiti tecnici relativi alle apparecchiature di sicurezza per il rilevamento di tracce di esplosivi.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2) Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO

1. Il capitolo 4 è modificato come segue:
a) il punto 4.1.1.2 è sostituito dal seguente:
«4.1.1.2. Il controllo dei passeggeri deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
a) un’ispezione manuale;
b) un portale elettromagnetico per la rilevazione dei metalli (Walk-through metal detection equipment, WTMD);
c) cani in grado di rilevare esplosivi;
d) dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD);
e) scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti;
f) dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).
Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se il passeggero trasporti o meno degli articoli proibiti, al passeggero viene negato l’accesso alle aree sterili o viene sottoposto a un nuovo controllo fino a che l’addetto non si riterrà convinto.»
b) Il punto 4.1.1.9 è sostituito dal seguente:
«4.1.1.9 I cani per il rilevamento di esplosivi e i dispositivi ETD possono essere utilizzati solo come strumento supplementare di controllo.»
c) Il punto 4.1.2.3 è sostituito dal seguente:
«4.1.2.3 Il controllo del bagaglio a mano deve essere effettuato con almeno uno dei seguenti metodi:
a) un’ispezione manuale;
b) apparecchiature a raggi x;
c) sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS);
d) cani in grado di rilevare esplosivi in combinazione con l’ispezione di cui alla lettera a);
e) dispositivi ETD.
Se l’addetto al controllo non è in grado di stabilire se il bagaglio a mano contenga o no articoli proibiti, l’oggetto viene respinto o
...

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