Council Directive 84/491/EEC of 9 October 1984 on limit values and quality objectives for discharges of hexachlorocyclohexane

Coming into Force11 October 1984
End of Effective Date22 December 2012
Celex Number31984L0491
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1984/491/oj
Published date17 October 1984
Date09 October 1984
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 274, 17 October 1984
EUR-Lex - 31984L0491 - IT

Direttiva 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 17/10/1984 pag. 0011 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0059
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0159
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0159


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1984

concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano

(84/491/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), in particolare gli articoli 6 e 12,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico interessato dagli scarichi di queste sostanze;

considerando che l'esaclorocicloesano, qui appresso denominato « HCH », è un composto organoalogenato che, in considerazione della sua tossicità, persistenza e bioaccumulazione, figura nell'elenco I;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvi i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;

considerando che l'inquinamento delle acque dovuto agli scarichi diretti di HCH è provocato per lo più dagli stabilimenti che lo producono, lo trattano e accessoriamente lo formulano sullo stesso luogo; che è pertanto necessario fissare valori limite per questo settore e obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di HCH di tali stabilimenti;

considerando che anche l'inquinamento da HCH causato dalle altre fonti industriali dirette di inquinamento è rilevante e che occorre quindi, per gli scarichi per i quali non è possibile tecnicamente fissare valori limite di emissione a livello comunitario, che gli Stati membri fissino in modo autonomo norme di emissione che tengano conto dei migliori mezzi tecnici disponibili;

considerando che occorre che gli Stati membri vigilino affinché le misure di cui alla presente direttiva non possano avere come effetto un maggiore inquinamento del suolo e dell'aria;

considerando che occorre prevedere una procedura di controllo specifica per consentire agli Stati membri di dimostrare che gli obiettivi di qualità sono rispettati;

considerando che occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi di HCH di cui sopra, per un'efficace applicazione della presente direttiva;

considerando che è necessario che la Commissione presenti al Consiglio una relazione ogni cinque anni in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;

considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva, in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 76/464/CEE, i valori limite delle norme di emissione dell'HCH per gli scarichi degli stabilimenti industriali definiti all'articolo 2, lettera g), della presente direttiva;

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità dell'ambiente idrico per quanto riguarda l'HCH;

- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali debbono essere osservate le condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri per gli scarichi degli stabilimenti esistenti;

- fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura e di riferimento per la determinazione della concentrazione di HCH negli scarichi e nei corpi idrici;

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