Commission Regulation (EC) No 806/2007 of 10 July 2007 opening and providing for the administration of tariff quotas in the pigmeat sector

Coming into Force14 July 2007
End of Effective Date30 May 2009
Celex Number32007R0806
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/806/oj
Published date11 July 2007
Date10 July 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 11 July 2007
L_2007181IT.01000301.xml
11.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181/3

REGOLAMENTO (CE) N. 806/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione per la gestione di detti contingenti.
(2) Il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine (2), è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1458/2003 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(3) Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4).
(4) Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.
(5) I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.
(6) Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori al regime suddetto.
(7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.
(8) Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine di cui ai codici NC riportati nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

3. Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 di cui ai gruppi G2 e G3 dell'allegato I si considerano:

a) «lombate disossate», le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;
b) «filetto mignon», il pezzo comprendente la carne dei muscoli musculus major psoas e musculos minor psoas, con o senza testa, anche non rifilato.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d'ordine, è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a) 25 % dal 1o luglio al 30 settembre;
b) 25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre;
c) 25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;
d) 25 % dal 1o aprile al 30 giugno.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine riportati nell'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;
b) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda ai fini del massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

5. I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a...

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