Council Regulation (EU) No 572/2011 of 16 June 2011 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Coming into Force17 June 2011
End of Effective Date19 January 2016
Celex Number32011R0572
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/572/oj
Published date17 June 2011
Date16 June 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 159, 17 June 2011
L_2011159IT.01000201.xml
17.6.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159/2

REGOLAMENTO (UE) N. 572/2011 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2011/137/PESC, modificata dalla decisione 2011/332/PESC del Consiglio (2), prevede una deroga specifica in relazione al congelamento delle attività di determinate entità (porti).
(2) È opportuno garantire il proseguimento delle operazioni umanitarie e della fornitura di materiali e beni destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, nonché delle operazioni di evacuazione dalla Libia.
(3) Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4) Tenuto conto della gravità della situazione in Libia e conformemente alla decisione 2011/137/PESC, altre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (3).
(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1) l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 8 bis In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati all’allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati all’allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate,
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