Council Regulation (EU) No 572/2011 of 16 June 2011 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Coming into Force | 17 June 2011 |
End of Effective Date | 19 January 2016 |
Celex Number | 32011R0572 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2011/572/oj |
Published date | 17 June 2011 |
Date | 16 June 2011 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 159, 17 June 2011 |
17.6.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 159/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 572/2011 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | La decisione 2011/137/PESC, modificata dalla decisione 2011/332/PESC del Consiglio (2), prevede una deroga specifica in relazione al congelamento delle attività di determinate entità (porti). |
(2) | È opportuno garantire il proseguimento delle operazioni umanitarie e della fornitura di materiali e beni destinati a soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, nonché delle operazioni di evacuazione dalla Libia. |
(3) | Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) | Tenuto conto della gravità della situazione in Libia e conformemente alla decisione 2011/137/PESC, altre entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (3). |
(5) | Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1) | l’articolo 8 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 8 bis In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati all’allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati all’allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, |
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