2004/676/EC: Council Decision of 24 September 2004 concerning the Staff Regulations of the European Defence Agency

Coming into Force07 October 2004
End of Effective Date11 August 2016
Celex Number32004D0676
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/676/oj
Published date07 October 2004
Date24 September 2004
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 310, 07 ottobre 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 310, 07 octobre 2004
L_2004310IT.01000901.xml
7.10.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 310/9

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

relativa allo statuto degli agenti dell'Agenzia europea per la difesa

(2004/676/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la difesa (1), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, punto 3.1,

DECIDE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente statuto si applica al personale assunto con contratto dall'Agenzia europea per la difesa (in prosieguo, rispettivamente, «agente» e «Agenzia»).

Tale agente può avere la qualifica:

di agente temporaneo,
di agente contrattuale.

2. Ai fini del presente statuto, l'autorità abilitata a concludere contratti (in prosieguo «AACC») è determinata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'azione comune 2004/551/PESC.

3. Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

TITOLO II

DEGLI AGENTI TEMPORANEI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 2

È considerato «agente temporaneo», ai sensi del presente statuto, l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego previsto nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Agenzia.

Articolo 3

Il contratto di un agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni, ma può avere una durata inferiore. Esso può essere rinnovato una sola volta per due anni al massimo qualora la possibilità di un rinnovo sia prevista nel contratto iniziale ed entro i limiti previsti nello stesso. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell'agente nella sua qualità di agente temporaneo.

Articolo 4

L'assunzione di un agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente statuto, alla copertura di un posto vacante previsto nella tabella dell'organico allegata al bilancio dell'Agenzia.

Articolo 5

1. Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato V.

2. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto, il principio della parità di trattamento non osta a che l'Agenzia mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3. L'Agenzia definisce, previa consultazione del Comitato del personale, i provvedimenti e le azioni destinati a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adotta i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.

4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, una persona è considerata disabile se presenta una menomazione fisica o mentale permanente o presumibilmente tale. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 37.

Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta apportati ragionevoli adeguamenti.

Per «ragionevoli adeguamenti» in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per l'Agenzia.

5. Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'Agenzia dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari.

6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.

Articolo 6

1. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dall'Agenzia e ai servizi forniti dal comitato del personale. Gli ex agenti temporanei possono accedere a misure sociali specifiche limitate.

2. Gli agenti temporanei in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati.

Articolo 7

1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso «AD») e un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso «AST»).

2. Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni direttive, di progettazione e di studio nonché a funzioni linguistiche o scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d'ufficio.

3. Ogni nomina ad un posto di agente temporaneo richiede almeno

a) per il gruppo di funzioni AST:
i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, o
ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o
iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente;
b) per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:
i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o
ii) se l'interesse del servizio lo giustifica, un'esperienza professionale di livello equivalente.
c) per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:
i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o
ii) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, o
iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente.

4. Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato VII. Sulla base di questa tabella, l'Agenzia stabilisce, previa consultazione del Comitato del personale, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.

Articolo 8

1. L'AACC assegna ciascun agente temporaneo mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni.

Un agente temporaneo può chiedere di essere trasferito all'interno dell'Agenzia.

2. L'agente temporaneo può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, l'agente temporaneo percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim.

L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un agente temporaneo comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.

Articolo 9

1. Il contratto d'assunzione dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.

2. L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.

CAPITOLO 2

Doveri e diritti

Articolo 10

1. L'agente temporaneo deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente l'Agenzia, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'Agenzia. L'agente temporaneo svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Agenzia.

2. Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'Agenzia, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura...

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