Council Directive 80/154/EEC of 21 January 1980 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in midwifery and including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services

Coming into Force23 January 1980
End of Effective Date19 October 2007
Celex Number31980L0154
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1980/154/oj
Published date11 February 1980
Date21 January 1980
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 33, 11 February 1980
EUR-Lex - 31980L0154 - IT 31980L0154

Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 11/02/1980 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0045
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0075
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0045
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0089
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0089


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 1980 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (80/154/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di ostetrica, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di ostetrica;

considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

considerando che, contemporaneamente al riconoscimento reciproco dei diplomi, appare opportuno prevedere il coordinamento delle condizioni di formazione delle ostetriche ; che tale coordinamento costituisce l'oggetto della direttiva 80/155/CEE (4);

considerando che negli Stati membri la legge subordina l'accesso alle attività dell'ostetrica ed il loro esercizio al possesso di un diploma di ostetrica;

considerando che, poiché, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza;

considerando che per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari (1)GU n. C 18 del 12.2.1970, pag. 1. (2)GU n. C 101 del 4.8.1970, pag. 26. (3)GU n. C 146 dell'11.12.1970, pag. 17. (4)Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale. che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla direttiva;

considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività ; che, quindi, non bisogna richiedere tale iscrizione o appartenenza ; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali ; che, a tal uopo, e salvo l'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;

considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;

considerando che, per quanto riguarda le attività salariate di ostetrica, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo ; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati ; che in tutti gli Stati membri le attività di ostetrica sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di ostetrica ; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale, in qualità di salariato e di non salariato e considerando che per favorire pienamente la libera circolazione di coloro che esercitano questa professione nella Comunità è necessario estendere all'ostetrica salariata l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle attività di ostetrica quali sono definite da ogni Stato membro, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 dell...

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