Council Regulation (EEC) No 1360/90 of 7 May 1990 establishing a European Training Foundation

Coming into Force30 November 1993
End of Effective Date01 January 2009
Celex Number31990R1360
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1990/1360/oj
Published date23 May 1990
Date07 May 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 131, 23 May 1990
EUR-Lex - 31990R1360 - IT 31990R1360

Regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 23/05/1990 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 2 pag. 0003


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1360/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio europeo riunito a Strasburgo l'8 ed il 9 dicembre 1989 ha invitato il Consiglio ad adottare, all'inizio del 1990, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (4), il quale prevede un aiuto in settori implicanti una formazione professionale a sostegno del processo di riforma economica e sociale in Ungheria e in Polonia;

considerando che il Consiglio può, con un apposito strumento giuridico, estendere successivamente tale aiuto ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che il processo di riforme economiche e sociali contribuirà a sviluppare relazioni economiche e commerciali reciprocamente proficue tra i paesi dell'Europa centrale ed orientale e la Comunità; che inoltre l'intensificazione di tali relazioni contribuirà altresì ad un armonico sviluppo delle attività economiche nella Comunità;

considerando che la Fondazione europea per la formazione professionale potrebbe costituire un importante contributo per un'efficace assistenza in materia di formazione ai paesi dell'Europa centrale ed orientale che sono potenziali beneficiari di un aiuto economico a sostegno del loro processo di riforma;

considerando che, per il suo contributo, la Fondazione europea per la formazione professionale dovrà far ricorso sia all'esperienza acquisita nel settore della formazione professionale all'interno della Comunità nell'applicazione di una politica comune di formazione professionale sia alle sue istituzioni competenti per quest'ultima;

considerando che nella Comunità e nei paesi terzi, compresi i paesi dell'Europa centrale ed orientale, esistono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere chiamate a collaborare ad un'efficace assistenza nel settore della formazione professionale;

considerando che la Fondazione europea per la formazione professionale deve essere dotata di uno statuto e di una struttura che le consentano di rispondere in maniera flessibile alle molteplici e specifiche esigenze dei singoli paesi beneficiari e di espletare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i competenti servizi nazionali e internazionali;

considerando che la Fondazione europea per la formazione professionale deve avere personalità giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto organico con la Commissione, nel rispetto delle competenze politiche generali della Comunità e delle sue istituzioni;

considerando che la Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbe mantenere stretti rapporti con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), con il programma di mobilità transeuropea di studi universitari (TEMPUS) e con altri programmi istituiti dal Consiglio per aiutare i paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore della formazione professionale;

considerando che alla Fondazione europea per la formazione professionale dovrebbero poter partecipare i paesi che non sono membri della Comunità e che condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri ad aiutare i paesi dell'Europa centrale ed orientale nel settore della formazione professionale, secondo modalità che saranno precisate in accordi da concludere tra la Comunità e detti paesi;

considerando che il trattato non ha previsto per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

È istituita la Fondazione europea per la formazione professionale (in prosieguo denominata « Fondazione ») che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale che nel regolamento (CEE) n. 3906/89 o in qualsiasi successivo atto giuridico pertinente vengono indicati come beneficiari potenziali di un aiuto economico da parte del Consiglio. Tali paesi sono denominati qui di seguito « paesi beneficiari potenziali ».

La Fondazione in...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT