Directive 97/16/EC of the European Parliament and of the Council of 10 April 1997 amending for the 15th time Directive 76/769/EEC on restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations

Coming into Force01 January 1998,26 May 1997
End of Effective Date31 May 2009
Celex Number31997L0016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1997/16/oj
Published date06 May 1997
Date10 April 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 116, 6 May 1997
EUR-Lex - 31997L0016 - IT 31997L0016

Direttiva 97/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 06/05/1997 pag. 0031 - 0032


DIRETTIVA 97/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1997 recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo 7 A del trattato crea uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Grecia, dell'Italia e del Lussemburgo sono parti della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (convenzione di Parigi, 1974); che la commissione di Parigi, organo esecutivo della convenzione di Parigi, considera l'esacloroetano e le sostanze che possono formarsi in seguito alla sua utilizzazione come sostanze il cui inquinamento deve essere eliminato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Parigi; che il Consiglio, con mandato adottato il 4 marzo 1996, ha autorizzato la Commissione a negoziare una decisione per eliminare progressivamente l'utilizzazione dell'esacloroetano, con riserva di alcune eccezioni nelle industrie dei metalli non ferrosi e in particolare nelle fonderie non integrate che producono colate di alluminio e per alcune leghe di magnesio; che, in esito ai negoziati svoltisi nella riunione delle commissioni di Oslo e di Parigi, che si è tenuta a Oslo nel giugno 1996, è stata adottata la decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione progressiva dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi, la quale sostituisce le decisioni vigenti PARCOM 92/4 e 93/1 sullo stesso argomento; che la decisione PARCOM 96/1 prevede...

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