Council Regulation (EEC) No 339/93 of 8 February 1993 on checks for conformity with the rules on product safety in the case of products imported from third countries

Coming into Force17 March 1993
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number31993R0339
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/339/oj
Published date17 February 1993
Date08 February 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 40, 17 February 1993
EUR-Lex - 31993R0339 - IT 31993R0339

Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 17/02/1993 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0081


REGOLAMENTO (CEE) N. 339/93 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1993 relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

considerando che un prodotto non può essere immesso sul mercato della Comunità se non è conforme alla pertinente regolamentazione e che pertanto gli Stati membri sono responsabili del controllo sulla conformità dei prodotti;

considerando che con la soppressione dei controlli alle frontiere interne della Comunità, conformemente all'articolo 8 A del Trattato, occorre garantire che ciascuno Stato membro agisca, nell'esercizio di tali controlli alle frontiere esterne, secondo modalità analoghe, onde evitare qualsiasi distorsione che possa pregiudicare la sicurezza e la salute;

considerando che, nel rispetto delle competenze e dei mezzi rispettivi delle amministrazioni nazionali interessate, le autorità doganali debbono essere strettamente associate all'esercizio della vigilanza sul mercato e ai sistemi di informazione previsti dalle norme comunitarie e nazionali, nella misura in cui si tratti di prodotti provenienti dai paesi terzi;

considerando in particolare che, qualora le autorità doganali constatino, verificando le operazioni di immissione in libera pratica, che taluni prodotti presentano caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l'esistenza di un pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza, dette autorità debbono poter sospendere la concessione dello svincolo ed informare le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato, affinché possano prendere le misure appropriate;

considerando che la stessa facoltà deve sussistere anche quando, nelle stesse circostanze, le autorità doganali constatino l'assenza di un documento che deve accompagnare i prodotti e/o l'assenza di una marcatura, peraltro previsti dalle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nello Stato membro in cui viene richiesta l'immissione in libera pratica;

considerando che, a fini di efficienza e coordinamento, occorre che gli Stati membri designino l'autorità o le autorità nazionali competenti in maniera di vigilanza del mercato che devono essere informate dalle autorità doganali nelle fattispecie summenzionate;

considerando che, ricevute tali informazioni, le autorità competenti devono poter accertare che i prodotti di cui trattasi rispettino le norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti;

considerando nondimeno che le autorità competenti devono intervenire entro un termine sufficientemente breve tenuto conto del serio dubbio sopra evocato e degli impegni internazionali della Comunità, specialmente in materia di controllo di conformità alle norme tecniche;

considerando che, se le autorità nazionali competenti in maniera di vigilanza sul mercato non hanno preso entro questo termine provvedimenti, compresi quelli di natura cautelare, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi deve essere autorizzata, salvo espletamento delle altre formalità d'importazione;

considerando tuttavia che, per motivi di coerenza, il presente regolamento deve applicarsi solo qualora non esistano nell'ambito delle regolamentazioni comunitarie in materia di sanità e sicurezza norme specifiche sull'organizzazione dei controlli di determinati prodotti alle frontiere;

considerando che l'esercizio di questi controlli deve rispettare, da una parte, il principio di proporzionalità ed essere quindi strettamente funzionale alle esigenze e, dall'altra, gli obblighi imposti dalla convenzione...

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