Commission Regulation (EC) No 2151/2003 of 16 December 2003 amending Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council on the Common Procurement Vocabulary (CPV) (Text with EEA relevance)

Coming into Force06 January 2003
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32003R2151
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/2151/oj
Published date17 December 2003
Date16 December 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 17 December 2003
EUR-Lex - 32003R2151 - IT

Regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione del 16 dicembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 329 del 17/12/2003 pag. 0001 - 0270


Regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione

del 16 dicembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)(1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2195/2002 ha istituito un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l'oggetto dei loro appalti.

(2) Alla luce dell'evoluzione del mercato e delle esigenze degli utenti può rivelarsi necessario adeguare o modificare la struttura e i codici del CPV.

(3) L'aggiornamento della struttura e dei codici del CPV risulta necessario per tenere conto di esigenze specifiche espresse dagli Stati membri e dagli utenti del CPV stesso, oltre che per correggere errori di fatto rilevati nelle diverse versioni linguistiche.

(4) Sarebbe opportuno che negli allegati al regolamento (CE) n. 2195/2002 potessero essere inseriti adeguamenti tecnici e migliorie di cui era stata rilevata la necessità nel corso del processo legislativo che ha portato all'adozione del regolamento stesso, ma che era stato impossibile inserire nel regolamento.

(5) Nel parere(2) relativo alla proposta di regolamento sul CPV il Comitato delle regioni ha sottolineato che la classificazione dei medicinali andava migliorata e ha raccomandato l'impiego del sistema di classificazione ATC (Anatomic Therapeutic Chemical - anatomico terapeutico chimico) elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità, per completare la struttura e i codici del CPV relativi ai medicinali.

(6) Le parti interessate e gli utenti del CPV hanno formulato suggerimenti specifici per...

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