Council Regulation (EC) No 2826/2000 of 19 December 2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market

Coming into Force01 January 2001,30 December 2000
End of Effective Date11 January 2008
Celex Number32000R2826
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/2826/oj
Published date23 December 2000
Date19 December 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 328, 23 December 2000
L_2000328IT.01000201.xml
23.12.2000 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/2

REGOLAMENTO (CE) N. 2826/2000 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2000

relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) In virtù della normativa settoriale in vigore, la Comunità può realizzare azioni promozionali sul mercato interno per un numero limitato di prodotti agricoli.
(2) Date le prospettive di evoluzione dei mercati e l'esperienza acquisita e per garantire un'informazione completa ai consumatori, nel mercato interno è opportuno attuare una politica globale e coerente d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione e, in subordine, dei prodotti alimentari, secondo quanto previsto nei confronti dei paesi terzi, senza tuttavia incentivare il consumo di un prodotto in virtù della sua origine specifica.
(3) Una siffatta politica completa e potenzia le azioni condotte dagli Stati membri, in particolare promuovendo l'immagine dei prodotti presso i consumatori comunitari, soprattutto in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e sicurezza dei prodotti alimentari e dei metodi di produzione.
(4) Occorre definire i criteri di selezione dei prodotti e dei settori in questione, nonché i temi che saranno oggetto della campagna comunitaria.
(5) Ai fini della coerenza e dell'efficacia dei programmi, occorre elaborare linee direttrici che definiscano per ciascun prodotto o settore gli orientamenti generali relativi agli elementi essenziali dei programmi in causa.
(6) Tenuto conto del carattere tecnico dei compiti da svolgere, è necessario che la Commissione possa valersi di assistenti tecnici o di un comitato di esperti nel campo della comunicazione.
(7) È opportuno definire i criteri del finanziamento delle azioni. La Commissione dovrebbe assumersi in carico, di norma, soltanto una parte del finanziamento delle azioni, in modo da responsabilizzare le organizzazioni proponenti, nonché gli Stati membri interessati. In casi eccezionali, tuttavia, può rivelarsi opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato. Trattandosi delle informazioni sui regimi comunitari in materia di origine, produzione biologica e del relativo logo, di etichettatura, nonché sui simboli grafici previsti nella normativa agricola, in particolare per le regioni ultraperiferiche, la ripartizione del finanziamento tra la Comunità e gli Stati membri può essere giustificata dalla necessità di fornire un'informazione corretta su tali misure relativamente recenti.
(8) L'esecuzione delle azioni dovrebbe essere affidata, con procedure adeguate, ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie, onde garantire il migliore rapporto costo/benefici delle azioni selezionate.
(9) Per controllare la buona esecuzione dei programmi, nonché l'impatto delle azioni, sono necessarie una sorveglianza efficace da parte degli Stati membri e la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente.
(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(11) Occorre considerare le spese relative al finanziamento delle azioni e dell'assistenza tecnica europee alla stregua di misure d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5).
(12) Le disposizioni relative alla misure di promozione che figurano nelle normative settoriali differiscono quanto alle modalità di esecuzione e sono state modificate a più riprese, per cui risultano difficili da applicare. È pertanto opportuno armonizzarle e semplificarle, riunendole in un unico testo. Occorre quindi abrogare le disposizioni e i regolamenti settoriali in vigore in materia di promozione.
(13) È necessario adottare le misure opportune per garantire la transizione tra tali disposizioni e regolamenti settoriali e il nuovo regime previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, nonché dei prodotti alimentari, realizzate nel proprio territorio.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tale disposizione non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto oggetto delle azioni di cui all'articolo 2, se si tratta di una designazione fatta nell'ambito della normativa comunitaria.

Articolo 2

Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;
b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con l'allestimento di padiglioni finalizzati a valorizzare l'immagine dei prodotti comunitari;
c) azioni d'informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG), della produzione biologica, dell'etichettatura, nonché sui simboli grafici previsti dalla normativa agricola, in particolare per le regioni ultraperiferiche;
d) azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata;
e) studi intesi a valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

Articolo 3

I settori o prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri:

a) opportunità di valorizzare la qualità, la natura tipica, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali o il rispetto dell'ambiente, dei prodotti in causa, con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato;
b) attuazione di un sistema di etichettatura per l'informazione dei consumatori e di un sistema di controllo e di rintracciabilità dei prodotti;
c) necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore;
d) opportunità di informare i consumatori sul significato dei regimi comunitari delle DOP/IGP/STG, nonché dei prodotti biologici;
e) opportunità di informare i consumatori sul significato del regime comunitario dei VQPRD, dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata.

Articolo 4

1. Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 13, l'elenco dei temi e dei prodotti di cui all'articolo 3. Tuttavia, all'occorrenza tale elenco può essere modificato nell'intervallo, secondo la stessa procedura.

2. Prima di redigere l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola».

Articolo 5

1. Per ciascuno dei settori o dei prodotti considerati la Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, una strategia recante le linee direttrici alle quali devono conformarsi le proposte di programmi di promozione e di informazione.

2. Nel definire la strategia di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT