Decision No 508/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 14 February 2000 establishing the Culture 2000 programme

Coming into Force01 January 2000,03 October 2000
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number32000D0508
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2000/508(1)/oj
Published date10 March 2000
Date14 February 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 63, 10 March 2000
EUR-Lex - 32000D0508 - IT

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000»

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 10/03/2000 pag. 0001 - 0009


DECISIONE N. 508/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

che istituisce il programma "Cultura 2000"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 1999 dal comitato di conciliazione(3),

considerando quanto segue:

(1) La cultura ha un valore intrinseco importante per tutti i popoli d'Europa, costituisce un elemento essenziale dell'integrazione europea e contribuisce all'affermazione ed alla vitalità del modello europeo di società nonché all'influsso della Comunità sulla scena mondiale.

(2) La cultura è al tempo stesso fattore economico e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza; motivo per cui essa ha un ruolo essenziale da svolgere alla luce delle nuove sfide cui la Comunità deve far fronte, quali la mondializzazione, la società dell'informazione, la coesione sociale e la creazione di posti di lavoro.

(3) Per soddisfare il bisogno di una dimensione culturale nell'Unione europee, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma delle disposizioni del trattato diverse dall'articolo 151, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture; in tale contesto la Commissione dovrebbe incoraggiare la diffusione di informazioni sulle opportunità offerte alle industrie culturali dai fondi strutturali, in conformità con il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali(4), ed intraprendere degli studi a tal fine.

(4) Data la rilevanza crescente della cultura per la società europea e viste le sfide cui la Comunità deve far fronte alle soglie del XXI secolo, è necessario aumentare l'efficacia e la coerenza dell'azione comunitaria in campo culturale, tramite un quadro unico di orientamento e di programmazione dal 2000 al 2004, tenendo conto della necessità di prendere sempre più in considerazione i risvolti culturali nelle varie politiche comunitarie; a tale riguardo nella decisione del Consiglio del 22 settembre 1997, relativa al futuro delle azioni europee nel settore culturale(5), si chiede alla Commissione di presentare proposte per l'istituzione di uno strumento unico di programmazione e di finanziamento volto all'attuazione dell'articolo 151 del trattato.

(5) La piena adesione e partecipazione dei cittadini alla costruzione europea esigerebbe che siano maggiormente messi in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni, quale elemento imprescindibile della loro identità e della loro appartenenza a una società fondata sulla libertà, la democrazia, la tolleranza e la solidarietà; si dovrebbe raggiungere un migliore equilibrio tra la dimensione economica e quella culturale della Comunità, affinché questi due aspetti si completino e si rafforzino a vicenda.

(6) Il trattato conferisce all'Unione europea la responsabilità di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nonché di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune; occorrerebbe in particolare tutelare la posizione delle aree culturali e linguistiche meno diffuse in Europa.

(7) Pertanto la Comunità è impegnata a operare per lo sviluppo di uno spazio culturale comune agli europei aperto, diversificato e basato sul principio di sussidiarietà, fondandosi sulla cooperazione tra tutti gli operatori culturali, sulla promozione di un quadro normativo propizio alle attività culturali e rispettoso della diversità culturale e sull'integrazione della dimensione culturale nelle politiche comunitarie come prevede l'articolo 151, paragrafo 4, del trattato.

(8) Affinché questo spazio culturale comune agli europei diventi una realtà viva, occorre promuovere le attività creative, valorizzare il patrimonio culturale di rilievo europeo, incentivare la conoscenza reciproca della cultura e della storia dei popoli dell'Europa, nonché favorire gli scambi culturali per migliorare la diffusione delle conoscenze e stimolare la cooperazione e la creatività.

(9) In tale contesto è opportuno promuovere una maggiore cooperazione con gli operatori culturali, incentivandoli ad aderire ad accordi di cooperazione che permettano di realizzare progetti comuni, sostenere azioni più mirate e con una forte impronta europea, fornire sostegno ad azioni specifiche e innovative e incoraggiare gli scambi e il dialogo su temi scelti di interesse europeo.

(10) Con i programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello, istituiti rispettivamente dalle decisioni n. 719/96/CE(6), n. 2085/97/CE(7) e n. 2228/97/CE(8) del Parlamento europeo e del Consiglio, si è conclusa una prima tappa positiva di attuazione dell'azione comunitaria a favore della cultura, ma gli interventi culturali della Comunità hanno bisogno di essere semplificati e rafforzati, sulla base dei risultati della valutazione e facendo proprie le acquisizioni dei programmi summenzionati.

(11) In base alla comunicazione della Commissione "Agenda 2000", è opportuno rendere più incisive le azioni condotte su scala comunitaria, in particolare concentrando i mezzi disponibili nel quadro delle politiche interne, tra cui l'azione culturale.

(12) È stata acquisita una notevole esperienza, in particolare tramite la valutazione dei primi programmi culturali, la vasta consultazione avviata con tutte le parti interessate e i risultati del Forum culturale dell'Unione europea tenutosi nei giorni 29 e 30 gennaio 1998.

(13) È opportuno che l'azione della Comunità nel settore della cultura tenga conto delle specificità di ciascun settore culturale e quindi delle esigenze loro proprie.

(14) Le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, riunito nei giorni 21 e 23 giugno 1993, chiedevano di aprire i programmi comunitari ai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione; la Comunità ha firmato con alcuni paesi terzi accordi di cooperazione che comportano una clausola culturale.

(15) La presente decisione istituisce un unico strumento di finanziamento e di programma per la cooperazione culturale, dal titolo "programma Cultura 2000", per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

(16) La presente decisione fissa, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999(9) sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

(17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10).

(18) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di uno strumento unico di...

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