Decision No 1349/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Decision No 1719/2006/EC establishing the 'Youth in Action' programme for the period 2007 to 2013 (Text with EEA relevance)

Coming into Force16 December 2008
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32008D1349
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/1349/oj
Published date24 December 2008
Date16 December 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 348, 24 December 2008
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24.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348/113

DECISIONE N. 1349/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013.
(2) L’articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 1719/2006/CE prescrive che le misure necessarie per l’attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 1 siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, di detta decisione, vale a dire secondo la procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(3) Tale formulazione della decisione n. 1719/2006/CE comporta in particolare che le decisioni di attribuzione delle sovvenzioni diverse da quelle indicate all’articolo 10, paragrafo 1, di detta decisione siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.
(4) Tuttavia, dette decisioni di selezione riguardano principalmente sovvenzioni relative a importi modesti e che non comportano decisioni politiche delicate.
(5) Tali modalità procedurali aggiungono un periodo di due o tre mesi alla procedura di concessione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l’amministrazione del programma, senza generare alcun valore aggiunto considerata la natura delle sovvenzioni accordate.
(6) Al fine di permettere un’attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il
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