Council Decision 2014/659/CFSP of 8 September 2014 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine

Coming into Force12 September 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014D0659
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2014/659/oj
Published date12 September 2014
Date08 September 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 12 September 2014
L_2014271IT.01005401.xml
12.9.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 271/54

DECISIONE 2014/659/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 settembre 2014

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).
(2) Il 30 agosto 2014 il Consiglio europeo ha condannato i crescenti afflussi di combattenti e armi dal territorio della Federazione russa all'Ucraina orientale e l'aggressione delle forze armate russe sul suolo ucraino.
(3) Il Consiglio europeo ha chiesto di avviare lavori preparatori sulle proposte da intraprendere così da rendere possibile l'adozione di importanti ulteriori provvedimenti alla luce dell'evoluzione della situazione sul campo.
(4) In considerazione della gravità della situazione, il Consiglio ritiene appropriato adottare ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
(5) In tale contesto, è appropriato estendere il divieto in relazione a determinati strumenti finanziari. Dovrebbero essere imposte restrizioni aggiuntive per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali in relazione a enti finanziari russi di proprietà dello Stato, ad alcune entità russe nel settore della difesa ed ad alcune entità russe la cui attività principale consiste nella vendita o nel trasporto di petrolio. Tali divieti non riguardano i servizi finanziari non menzionati all'articolo 1. I prestiti sono da considerarsi nuovi prestiti solo se erogati successivamente al 12 settembre 2014.
(6) È inoltre opportuno vietare la vendita, la fornitura o il trasferimento di beni a duplice uso a determinate persone, entità o organismi in Russia.
(7) Dovrebbe inoltre essere vietata la prestazione di servizi necessari per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'Artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto.
(8) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014 o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:
a) maggiori enti creditizi o istituti di finanziamento allo sviluppo con sede in Russia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencati nell'allegato I;
b) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per oltre il 50 % di un'entità elencata nell'allegato I; oppure
c) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità all'interno di una categoria di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato I,
sono vietati. 2. L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione relativi a obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da:
a) entità con sede in Russia prevalentemente impegnate e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, di cui all'allegato II, fatta eccezione per le entità attive nei settori spaziale e dell'energia nucleare civile;
b) entità con sede in Russia che sono a controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % che hanno attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e le cui entrate stimate provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi al 12 settembre
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