Directive 97/36/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities

Coming into Force30 July 1997
End of Effective Date04 May 2010
Celex Number31997L0036
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1997/36/oj
Published date30 July 1997
Date30 June 1997
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 202, 30 luglio 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 202, 30 juillet 1997
EUR-Lex - 31997L0036 - IT

Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0060 - 0070


DIRETTIVA 97/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 16 aprile 1997,

(1) considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4) costituisce il contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nel mercato interno;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale, entro la fine del quinto anno dall'adozione di tale direttiva, una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, formula ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva;

(3) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE e dalla relazione sulla sua attuazione è emersa la necessità di chiarire talune definizioni o obblighi degli Stati membri in essa contenuti;

(4) considerando che la Commissione, nella comunicazione del 19 luglio 1994 «La via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione», ha sottolineato l'importanza di disporre di un contesto regolamentare relativo al contenuto dei servizi audiovisivi, atto ad assicurare la libera circolazione di tali servizi nella Comunità e che risponda alle possibilità di sviluppo del settore create dalle nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura specifica - in particolare sotto il profilo culturale e sociologico - dei programmi audiovisivi, quale che sia il loro modo di trasmissione;

(5) considerando che il Consiglio, nella sua sessione del 28 settembre 1994, ha accolto con favore l'anzidetto piano d'azione e ha sottolineato la necessità di migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea;

(6) considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e si è impegnata a presentare un Libro verde concernente lo sviluppo degli aspetti culturali di tali nuovi servizi;

(7) considerando che qualunque quadro legislativo relativo ai nuovi servizi audiovisivi deve essere compatibile con l'obiettivo principale della presente direttiva, che è quello di creare il contesto giuridico per la libera circolazione dei servizi;

(8) considerando che è essenziale che gli Stati membri intervengano sui servizi assimilabili alla radiodiffusione televisiva in modo da contrastare ogni lesione dei principi fondamentali che devono presiedere all'informazione e il determinarsi di profonde disparità dal punto di vista della libera circolazione e della concorrenza;

(9) considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a presentare, prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione della direttiva 89/552/CEE;

(10) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza giurisdizionale in relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno porre chiaramente il criterio dello «stabilimento» come il principale criterio per determinare la competenza giurisdizionale di uno Stato membro;

(11) considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 25 luglio 1991, Factortame (5), la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata attraverso un insediamento in pianta stabile;

(12) considerando che lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere determinato alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui si trova la sede principale del prestatore di servizi, il luogo in cui sono normalmente prese le decisioni relative alla politica di programmazione, il luogo in cui il programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio e l'elaborazione definitivi e il luogo in cui si trova una parte significativa degli addetti necessari per l'esercizio dell'attività di telediffusione;

(13) considerando che lo stabilire una serie di criteri materiali è volto a determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la giurisdizione nei confronti di una emittente per quanto riguarda l'esercizio della prestazione dei servizi oggetto della direttiva; che, tenuto conto tuttavia della giurisprudenza della Corte di giustizia e per evitare casi di «vuoto giurisdizionale», occorre menzionare il criterio di stabilimento ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea quale criterio ultimo determinante la giurisdizione di uno Stato membro;

(14) considerando che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (6), uno Stato membro conserva la facoltà di prendere provvedimenti contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede in un altro Stato membro, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio del primo Stato membro, laddove la scelta di stabilirsi nel secondo Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove esso si fosse stabilito sul territorio del primo Stato membro;

(15) considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea dispone che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario; che qualsiasi provvedimento volto a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive preso ai sensi dell'articolo 2bis della presente direttiva deve essere compatibile con tali principi;

(16) considerando che occorre provvedere all'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva in tutta la Comunità, per garantire una concorrenza libera e leale tra gli operatori dello stesso settore;

(17) considerando che i terzi direttamente lesi, inclusi i cittadini di altri Stati membri, devono poter far valere i propri diritti, secondo il diritto interno, dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro che esercita la giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa aver omesso di rispettare le norme interne di attuazione della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva;

(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; che, al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della presente direttiva e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione; che quando contratti anteriori alla pubblicazione della presente direttiva sono rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi;

(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di «particolare rilevanza per la società» devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per «canale liberamente accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento...

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