Commission Regulation (EC) No 339/2006 of 24 February 2006 amending Annex XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the rules for importation of live bovine animals and products of bovine, ovine and caprine origin Text with EEA relevance

Coming into Force17 March 2006
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32006R0339
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/339/oj
Published date25 February 2006
Date24 February 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 55, 25 February 2006
L_2006055IT.01000501.xml
25.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/5

REGOLAMENTO (CE) N. 339/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2006

che modifica l’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all’importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nei pareri del 2001 sul rischio geografico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in Brasile, Cile, El Salvador, Nicaragua, Botswana, Namibia e Swaziland, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha concluso che l’insorgenza della BSE nel bestiame locale di questi paesi era altamente improbabile. Di conseguenza tali paesi sono stati inclusi nell’elenco dei paesi esonerati dall’obbligo di rispettare alcune condizioni commerciali da applicare ai bovini vivi e ai prodotti di origine bovina, ovina e caprina in relazione alle TSE.
(2) Nei pareri aggiornati adottati nel febbraio e nell’agosto 2005 sul rischio geografico di BSE in alcuni paesi terzi, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l’insorgenza della BSE nel bestiame locale in Brasile, Cile, El Salvador, Nicaragua, Botswana, Namibia e Swaziland non è altamente improbabile. Pertanto questi paesi non dovrebbero più essere esonerati dall’obbligo di rispettare le condizioni commerciali da applicare ai bovini vivi e ai prodotti di origine bovina, ovina e caprina in relazione alle TSE.
(3) Occorre perciò modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT