2000/439/EC: Council Decision of 29 June 2000 on a financial contribution from the Community towards the expenditure incurred by Member States in collecting data, and for financing studies and pilot projects for carrying out the common fisheries policy

Coming into Force22 July 2000,15 July 2000
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number32000D0439
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2000/439/oj
Published date15 July 2000
Date29 June 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 176, 15 July 2000
EUR-Lex - 32000D0439 - IT

2000/439/CE: Decisione del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 15/07/2000 pag. 0042 - 0047


Decisione del Consiglio

del 29 giugno 2000

relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca

(2000/439/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) È necessario valutare regolarmente la situazione delle risorse alieutiche e le sue implicazioni economiche, come previsto all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura(3).

(2) Il regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio(4) istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (PCP).

(3) Provvedendo alla raccolta dei dati in questione, gli Stati membri svolgono un compito d'interesse comunitario, in quanto tali dati contribuiscono ad una migliore gestione delle risorse comuni. Nella misura in cui l'attuazione dei programmi spetta agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero poter beneficiare di una partecipazione della Comunità ad alcune spese connesse alla raccolta e alla gestione dei suddetti dati.

(4) Le azioni intraprese dalla Commissione a sostegno della raccolta dei dati in questione, mediante inviti annuali a presentare proposte finanziati a titolo delle azioni innovative dello SFOP, hanno raggiunto un livello stabile. È pertanto opportuno consolidare tali azioni su una base pluriennale.

(5) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

(6) Per garantire le necessarie risorse finanziarie, la preparazione dei programmi nazionali e la corrispondente decisione di cofinanziamento della Commissione dovrebbero aver luogo un anno prima della relativa esecuzione.

(7) Occorrerebbero disposizioni per garantire, nel 2001, la raccolta dei dati di base necessari per condurre la PCP.

(8) I metodi impiegati per raccogliere e trattare i dati alieutici essenziali dovrebbero essere confrontati e migliorati. La qualità dei risultati ottenuti dovrebbe essere regolarmente analizzata e valutata.

(9) Occorrerebbe sostenere finanziariamente le iniziative volte ad esaminare la possibilità e l'utilità di un'estensione dell'ambito di applicazione del quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati di base.

(10) I progetti pilota e gli studi necessari per lo sviluppo della PCP dovrebbero poter essere sostenuti, soprattutto per quanto riguarda le analisi economiche e bioeconomiche, i lavori relativi al riassorbimento e alla prevenzione delle sovraccapacità, nonché le relazioni tra la pesca, l'acquacoltura e l'evoluzione degli ecosistemi acquatici.

(11) Occorrerebbe garantire il corretto svolgimento delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione.

(12) Per facilitare l'attuazione delle presenti disposizioni occorrerebbe istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato di gestione.

(13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

(14) Occorrerebbe specificare le norme relative all'ammissibilità delle spese previste, il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità e le condizioni che possono accompagnare tale partecipazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità può accordare un contributo finanziario alle condizioni previste e per le azioni contemplate dalla presente decisione.

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2005 è pari a 132 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle...

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