Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers

Coming into Force09 March 1997
End of Effective Date25 June 2009
Celex Number31996L0096
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/96/oj
Published date17 February 1997
Date20 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 46, 17 February 1997
EUR-Lex - 31996L0096 - IT

Direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1997 pag. 0001 - 0019


DIRETTIVA 96/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), è stata ripetutamente modificata nella sostanza; che, in occasione della nuova modifica di tale direttiva, è opportuno, per maggior chiarezza, procedere alla sua rifusione in un testo unico;

(2) considerando che, nell'ambito della politica comune dei trasporti, la circolazione di alcuni tipi di veicoli nello spazio comunitario deve svolgersi nelle migliori condizioni, sia sul piano della sicurezza che su quello delle condizioni di concorrenza fra trasportatori dei diversi Stati membri;

(3) considerando che l'intensificarsi della circolazione stradale e l'aumento dei pericoli e degli effetti nocivi che ne derivano pongono a tutti gli Stati membri problemi di sicurezza di natura e gravità analoghe;

(4) considerando che le norme e i metodi di controllo attuali variano da uno Stato membro all'altro e che tale situazione pregiudica la parità del livello di sicurezza e di qualità ecologica dei veicoli controllati in circolazione negli Stati membri; che tale situazione può inoltre perturbare le condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri;

(5) considerando che da ciò deriva la necessità di armonizzare per quanto possibile la periodicità dei controlli e gli elementi da controllare obbligatoriamente;

(6) considerando che i controlli da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbero essere relativamente semplici, rapidi e poco costosi;

(7) considerando che occorre quindi che le norme e i criteri comunitari minimi per il controllo tecnico degli elementi di cui all'allegato II siano definiti con direttive particolari;

(8) considerando che, a titolo transitorio, le norme nazionali restano applicabili per quanto riguarda gli elementi che non sono oggetto di direttive particolari;

(9) considerando che è necessario adeguare rapidamente al progresso tecnico le norme e i metodi fissati nelle direttive particolari e, al fine di agevolare l'applicazione delle misure richieste al riguardo, instaurare una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento del controllo tecnico al progresso tecnico;

(10) considerando che, per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, sarebbe prematuro fissare norme relative alla regolazione della pressione pneumatica, ai tempi di riempimento del compressore, ecc., data la diversità delle apparecchiature e dei metodi di controllo in uso nella Comunità;

(11) considerando che si prevede di modificare ulteriormente la presente direttiva per armonizzare e migliorare i metodi di controllo;

(12) considerando che, fino a quando non esistono procedure e metodi di controllo armonizzati, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di controllo che reputino adeguata per valutare se i veicoli in questione soddisfano i requisiti di frenatura;

(13) considerando che gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, devono accertarsi della qualità e delle modalità di effettuazione del controllo tecnico dei veicoli;

(14) considerando che occorre che la Commissione verifichi l'applicazione pratica della presente direttiva e, a scadenze regolari, riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti;

(15) considerando che nel settore del controllo tecnico dei veicoli tutte le parti riconoscono che il metodo di controllo, in particolare a seconda che l'ispezione sia effettuata su veicolo carico, parzialmente carico o scarico, può influire sulla valutazione degli esaminatori circa il corretto funzionamento dei dispositivi di frenatura;

(16) considerando che la fissazione di norme di riferimento relative alla forza frenante in diverse condizioni di carico per ogni modello di veicolo contribuisce a fornire maggiori elementi di valutazione e che la presente direttiva consente di effettuare controlli con tale metodo in alternativa ai controlli a fronte di norme minime di efficienza per ciascuna categoria di veicoli;

(17) considerando che, per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, la presente direttiva riguarda principalmente veicoli omologati a norma della direttiva 71/320/CEE (5), pur essendo riconosciuto che alcuni tipi di veicoli sono stati omologati secondo norme nazionali che possono discordarsi dalla presente direttiva;

(18) considerando che gli Stati membri possono estendere il controllo dei dispositivi di frenatura per includere categorie di veicoli o elementi che non rientrano nella presente direttiva;

(19) considerando che gli Stati membri possono instaurare controlli più rigorosi o più frequenti per i sistemi di frenatura;

(20) considerando che la presente direttiva mira a mantenere, grazie ad un controllo periodico, le emissioni di scarico degli autoveicoli ad un livello moderato per la durata di vita utile degli autoveicoli stessi, nonché ad assicurare che i veicoli particolarmente inquinanti siano ritirati dalla circolazione fintantoché non si trovino in uno stato di manutenzione corretta;

(21) considerando che una cattiva regolazione ed un'insufficiente manutenzione del motore risultano pregiudizievoli per il motore stesso e per l'ambiente, dato il maggior inquinamento e il più elevato consumo di carburante che ne derivano; che è importante produrre mezzi di trasporto che rispettino l'ambiente;

(22) considerando che, nel caso dei motori ad accensione per...

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