Council Directive 74/297/EEC of 4 June 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (the behaviour of the steering mechanism in the event of an impact)

Coming into Force10 June 1974
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31974L0297
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/297/oj
Published date20 June 1974
Date04 June 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 165, 20 June 1974
EUR-Lex - 31974L0297 - IT

Direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 20/06/1974 pag. 0016 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0247
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0230


++++

( 1 ) GU n . C 14 del 27 . 3 . 1973 , pag . 18 .

( 2 ) GU n . C 60 del 26 . 7 . 1973 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 68 del 22 . 3 . 1971 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 38 dell'11 . 2 . 1974 , pag . 2 .

( 6 ) Documento ECE di Ginevra E/ECE/324/Add . 11 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore ( Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto )

( 74/297/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l'altro , il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che prescrizioni comuni sono state previste dalla direttiva del Consiglio del 1 marzo 1971 ( 4 ) per i retrovisori interni e dalla direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 ( 5 ) per le parti interne dell'abitacolo , la disposizione dei comandi , il tetto , lo schienale e la parte posteriore dei sedili ; che verranno adottate ulteriormente le prescrizioni riguardanti le altre finiture interne come gli attacchi per le cinture di sicurezza e dei sedili , il poggiatesta e l'identificazione dei comandi ;

considerando che le prescrizioni armonizzate devono ridurre il rischio o la gravità delle lesioni di cui possono essere vittime i conducenti dei veicoli a motore e garantire la sicurezza della circolazione stradale in tutta la Comunità ;

considerando che , per quanto riguarda le prescrizioni tecniche , è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n . 12 ( " Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente contro il dispositivo di guida in caso d'urto " ( 6 ) che è allegato all'accordo , del 20 marzo 1958 , relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1 ( definita nell'allegato I della direttiva del 6 febbraio 1970 ) , destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria , che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 km / h , ad eccezione dei veicoli a guida avanzata come definiti al punto 2.7 dell'allegato I .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale per motivi concernenti il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto , quando risponda alle prescrizioni di cui agli allegati I , II e III .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l'immatricolazione , la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto , quando risponda alle prescrizioni di cui agli allegati I , II e III .

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I , punto 2.2 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte...

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