Council Directive 91/439/EEC of 29 July 1991 on driving licences

Coming into Force19 August 1991
End of Effective Date18 January 2013
Celex Number31991L0439
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/439/oj
Published date24 August 1991
Date29 July 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 237, 24 August 1991
EUR-Lex - 31991L0439 - IT 31991L0439

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 24/08/1991 pag. 0001 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0022


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che, ai fini della politica comune dei trasporti e nell'intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione;

considerando che una prima tappa in questo senso è stata compiuta con la prima direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria(4), che ha definito il modello comunitario di patente nazionale e il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali nonché la sostituzione della patente di quei titolari che trasferiscono la loro residenza normale o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro; che si devono proseguire i progressi compiuti in tal senso;

considerando che è opportuno adattare il modello comunitario di patente nazionale definito dalla direttiva 80/1263/CEE per tener conto segnatamente dell'armonizzazione delle categorie e delle sottocategorie di veicoli e per facilitare la comprensione delle patenti sia all'interno che all'esterno della Comunità;

considerando che, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 80/1263/CEE stabilisce che le disposizioni definitive volte a generalizzare nella Comunità le categorie di veicoli di cui all'articolo medesimo, devono essere adottate senza possibilità di deroga, come pure le condizioni di validità delle patenti di guida;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di suddividere tali categorie di veicoli per permettere segnatamente di accedere gradualmente alla guida dei medesimi al fine della sicurezza stradale e per tener conto delle situazioni nazionali esistenti;

considerando che occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone affette da minorazioni fisiche;

considerando che l'articolo 10 della direttiva 80/1263/CEE prevede una maggiore armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida; che a tal fine occorre definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, nonché strutturare

l'esame di guida in funzione di questi concetti e ridefinire le norme minime riguardo ai requisiti fisici e psichici della guida di detti veicoli;

considerando che le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE e, in particolare, l'obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento di Stato di residenza normale, costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle persone e sono quindi inammissibili tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell'integrazione europea;

considerando inoltre che, per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I.

2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

Articolo 2

1. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.

3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello che figura nell'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.

Articolo 3

1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

categoria A

-motocicli, con o senza sidecar;

categoria B

-autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

-complessi composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 3 500 kg e in cui la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

categoria B + E

-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

categoria C

-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria C + E

-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

categoria D

-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria D + E

-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2. Nell'ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E può essere rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie;

sottocategoria A1

-motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3, e di potenza massima di 11 kW;

sottocategoria B1

-veicoli a motore a tre e a quattro ruote;

sottocategoria C1

-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3 500 kg senza peraltro eccedere 7 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

sottocategoria C1 + E

-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

sottocategoria D1

-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente; agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

sottocategoria D1 + E

-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che:

-la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

-il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intende:

-per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

-per «triciclo» e «quadriciclo», ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote che rientra nella categoria B, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 50 km/ora o munito di motore termico ad accensione comandata di cilindrata superiore a 50 cm3, o avente altro motore di potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550 kg. La massa a vuoto dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa delle batterie.

Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose in materia di massa a vuoto e prevederne altre concernenti, per esempio, la cilindrata massima o la potenza;

-per «motociclo», ogni veicolo a due ruote la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 50 km/ora o, se il veicolo è munito di motore termico di propulsione, di cilindrata superiore a 50 cm3. Il sidecar è assimilato a questo tipo di veicolo;

-per «autoveicolo», un veicolo a motore che non sia un...

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