Decision No 888/98/EC of the European Parliament and of the Council of 30 March 1998 establishing a programme of Community action to ameliorate the indirect taxation systems of the internal market (Fiscalis programme)

Coming into Force28 April 1998,01 January 1998
End of Effective Date31 December 2002
Celex Number31998D0888
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1998/888/oj
Published date28 April 1998
Date30 March 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 126, 28 April 1998
EUR-Lex - 31998D0888 - IT

Decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 1998 recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis)

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 28/04/1998 pag. 0001 - 0005


DECISIONE N. 888/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1998 recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che nel mercato interno è essenziale l'applicazione reale, uniforme ed efficace del diritto comunitario ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta, in particolare per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari, tramite la lotta contro l'elusione fiscale e l'evasione fiscale, per evitare distorsioni di concorrenza e per ridurre gli adempimenti imposti alle amministrazioni e ai contribuenti;

(2) considerando che spetta alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, provvedere a detta applicazione reale, uniforme ed efficace; che, sebbene gli Stati membri assumano la maggiore responsabilità in termini di risorse, la Comunità ha una funzione importante da svolgere nel fornire l'infrastruttura e l'impulso necessario;

(3) considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, è essenziale un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati membri, da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette; che tale livello può essere raggiunto soltanto tramite una buona formazione iniziale e permanente negli Stati membri; che per coordinare e incoraggiare questa formazione è utile anche un'azione della Comunità;

(4) considerando che una cooperazione ampia, reale ed efficace degli Stati membri tra di loro e con la Commissione è importante ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che per realizzarla è indispensabile un'infrastruttura comunitaria di comunicazione e di scambio di informazioni; che un impulso comunitario consente di raggiungere più facilmente un livello di cooperazione sufficiente;

(5) considerando che il continuo miglioramento delle procedure amministrative è essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questo obiettivo spetti agli Stati membri, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare e incoraggiare questo miglioramento;

(6) considerando pertanto che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle misure previste dalla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario e che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi;

(7) considerando che l'esperienza acquisita con il funzionamento dei sistemi di scambio di informazioni a livello comunitario in materia di imposizione indiretta, in particolare del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) di cui al regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (4), ha dimostrato l'utilità dell'informatica per preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli oneri amministrativi; che tali sistemi si sono rivelati strumenti essenziali di cooperazione, che hanno anche incoraggiato una cooperazione più ampia tra gli Stati membri;

(8) considerando che per garantire un'ulteriore cooperazione è necessario creare sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni e garantirne il funzionamento tenendo conto dell'evolvere delle esigenze dei sistemi di imposizione indiretta;

(9) considerando che l'esperienza acquisita dalla Comunità nell'ambito del programma istituito dalla decisione 93/588/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che adotta un programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale dei funzionari incaricati della fiscalità indiretta (programma Mattheus-Tax) (5), e nell'ambito delle operazioni di controllo multilaterali ha dimostrato che gli scambi, i seminari e le operazioni di controllo...

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