Directive 2000/16/EC of the European Parliament and the Council of 10 April 2000 amending Council Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs and Council Directive 96/25/EC on the circulation of feed materials
Coming into Force | 03 May 2000 |
End of Effective Date | 31 August 2010 |
Celex Number | 32000L0016 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/16/oj |
Published date | 03 May 2000 |
Date | 10 April 2000 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 105, 03 May 2000 |
Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 03/05/2000 pag. 0036 - 0038
Direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 10 aprile 2000
che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE(4), stabilisce il principio dell'attribuzione di un numero di riconoscimento a taluni stabilimenti o intermediari. Per motivi di trasparenza e per agevolare i controlli, è opportuno esigere che il numero di registrazione o il numero di riconoscimento, secondo i casi, siano indicati sull'etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti.
(2) Ai sensi dell'articolo 2, lettera l), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali(5) si intende per data di conservazione minima di un mangime composto la data fino alla quale tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche. La formulazione "proprietà specifiche" comprende la totalità delle caratteristiche che determinano la qualità di un mangime composto, e in particolare l'efficacia degli additivi contenuti. Tale efficacia è specificata dalla data limite di garanzia che va dichiarata ai sensi della direttiva 70/524/CEE(6). Pertanto la suddetta data è determinante per la formulazione della data di conservazione minima di un mangime composto in tutti i casi in cui la durata di conservazione di un additivo costituisce elemento di limitazione per la qualità del mangime composto. La relativa disposizione contenuta nell'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 79/373/CEE non è però sufficientemente chiara al riguardo e andrebbe quindi sostituita.
(3) Nella versione tedesca della direttiva 79/373/CEE viene utilizzato il termine "circolazione" ["Verkehr"] anziché il termine "commercializzazione" ["Vermarktung"], figurante nelle altre versioni. Poiché i termini hanno significati diversi, occorre uniformare le varie versioni. Il campo di applicazione delle direttive più recenti in materia di legislazione sull'alimentazione degli animali riguarda di regola l'"immissione in commercio" o la "circolazione" e la direttiva 79/373/CEE andrebbe modificata di conseguenza. Si...
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