Commission Regulation (EC) No 883/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD

Coming into Force30 June 2006,16 October 2006
End of Effective Date03 September 2014
Celex Number32006R0883
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/883/oj
Published date23 June 2006
Date21 June 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 171, 23 June 2006
L_2006171IT.01000101.xml
23.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 171/1

REGOLAMENTO (CE) N. 883/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2006

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito un Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ed un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) operanti nell’ambito della gestione concorrente delle spese e delle entrate con destinazione specifica del bilancio comunitario. Esso stabilisce le condizioni e le norme generali applicabili alla tenuta dei conti ed alle dichiarazioni delle spese e delle entrate da parte degli organismi pagatori, nonché al rimborso di tali spese da parte della Commissione. Le suddette norme e condizioni devono essere precisate distinguendo le modalità d’applicazione comuni ai due Fondi da quelle specifiche dell’uno o dell’altro di essi.
(2) Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti aperti per i due Fondi nel bilancio delle Comunità europee, è indispensabile che ciascun organismo pagatore tenga una contabilità riservata esclusivamente alle spese a carico del FEAGA da un lato e del FEASR dall’altro. A tale scopo, la contabilità tenuta dagli organismi pagatori deve indicare distintamente, per ciascuno dei due Fondi, le spese sostenute e le entrate riscosse rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 e degli articoli 4 e 34 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e permettere di mettere tali spese ed entrate in relazione con i mezzi finanziari messi a disposizione dal bilancio comunitario.
(3) La politica agricola comune è finanziata in euro, anche se gli Stati membri che non appartengono alla zona euro sono autorizzati ad effettuare i pagamenti ai beneficiari nella loro moneta nazionale. Al fine di permettere il consolidamento delle spese e delle entrate, è quindi necessario prevedere che gli organismi pagatori interessati siano in grado di fornire i dati relativi alle spese ed alle entrate sia in euro che nella moneta nella quale le stesse sono state sostenute o riscosse.
(4) Per garantire una buona gestione dei flussi finanziari, in particolare in considerazione del fatto che gli Stati membri mobilitano i mezzi finanziari per coprire le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 o beneficiano di un anticipo per quelle di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento prima che la Commissione finanzi dette spese sotto forma di rimborsi delle spese effettuate, è opportuno che gli Stati membri raccolgano le informazioni necessarie per detti rimborsi e le tengano a disposizione della Commissione o le trasmettano periodicamente a quest’ultima man mano che si procede all’esecuzione delle spese e delle entrate di cui trattasi. A tal fine occorre tenere conto delle modalità di gestione specifiche del FEAGA e del FEASR e organizzare la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione secondo una periodicità adeguata alle modalità di gestione di ciascuno dei Fondi, fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione tali informazioni in modo da permettere un controllo adeguato dell’andamento delle spese.
(5) Gli obblighi generali relativi alla tenuta dei conti degli organismi pagatori fanno riferimento a dati dettagliati, necessari per la gestione dei fondi comunitari e per il relativo controllo, mentre per i rimborsi delle spese non è richiesto questo livello di dettaglio. Occorre quindi precisare quali sono le informazioni e i dati relativi alle spese a carico del FEAGA o del FEASR che devono essere trasmessi periodicamente alla Commissione.
(6) Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest’ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonché per i relativi pagamenti. Per raggiungere questo obiettivo, occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata. Potendo tuttavia risultare necessaria la trasmissione con altri mezzi, occorre prevedere in quali casi l’obbligo suddetto è giustificato.
(7) L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede che per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR debbano essere trasmesse alla Commissione le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, corredate delle informazioni richieste. Per permettere agli Stati membri ed agli organismi pagatori di predisporre dette dichiarazioni di spesa secondo norme armonizzate e consentire alla Commissione di esaminare le domande di pagamento, occorre determinare le modalità secondo cui dette spese possono essere imputate ai bilanci rispettivi del FEAGA e del FEASR e le norme applicabili alla contabilizzazione delle spese e delle entrate, in particolare delle entrate con destinazione specifica e delle eventuali rettifiche da effettuare, nonché alla loro dichiarazione materiale.
(8) L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978 (2), relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», ha previsto che l’importo da erogare a titolo di una misura d’intervento è calcolato sulla base di conti annuali elaborati dagli organismi pagatori. Tale regolamento ha anche determinato le norme e le modalità relative ai conti suddetti. Dal momento che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è stato soppresso dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituito con il FEAGA, occorre precisare le modalità secondo le quali il finanziamento delle suddette misure da parte del FEAGA si inserisce nel sistema delle dichiarazioni mensili di spesa e di pagamento.
(9) A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 le spese del mese di ottobre sono imputate al mese di ottobre se effettuate dal 1° al 15 ottobre e al mese di novembre se effettuate dal 16 al 31 ottobre. Tuttavia, per le spese relative all’ammasso pubblico, le spese contabilizzate nel mese di ottobre sono integralmente imputate all’esercizio finanziario dell’anno N + 1. Occorre, quindi, prevedere che le spese finanziate dal FEAGA, risultanti da operazioni di ammasso pubblico realizzate in settembre, siano contabilizzate al più tardi il 15 ottobre.
(10) I tassi di cambio applicabili devono essere fissati tenendo conto dell’esistenza o no di un fatto generatore come definito nella legislazione agricola. Per evitare l’applicazione, da parte degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall’euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell’organismo pagatore, occorre prevedere che gli Stati membri interessati applichino per le loro dichiarazioni di spesa, relative al FEAGA, lo stesso tasso di cambio utilizzato per le entrate o i pagamenti ai beneficiari. Inoltre, per semplificare le formalità amministrative relative ai recuperi riguardanti più operazioni, occorre prevedere per la contabilizzazione di detti recuperi un tasso di cambio unico. Tale misura deve essere tuttavia limitata alle operazioni effettuate prima della data di applicazione del presente regolamento.
(11) La Commissione effettua a favore degli Stati membri pagamenti mensili o periodici sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse da questi ultimi. Essa deve tuttavia tenere conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori, per conto del bilancio comunitario. Occorre quindi stabilire le modalità secondo cui devono essere effettuate talune compensazioni tra spese ed entrate nell’ambito del FEAGA e del FEASR.
(12) La Commissione, dopo avere deciso i pagamenti mensili, mette a disposizione degli Stati membri i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese a carico del FEAGA e del FEASR, secondo modalità pratiche e condizioni che occorre determinare sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione dagli Stati membri e dei sistemi informatici istituiti dalla Commissione.
(13) Nei casi in cui all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non sia ancora stato adottato, l’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) prevede che le operazioni di pagamento possano essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per tale capitolo per l’esercizio precedente. In tale caso, ai fini di un’equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, è opportuno disporre che i pagamenti mensili nell’ambito del FEAGA ed i pagamenti periodici nell’ambito del FEASR siano effettuati limitatamente ad una percentuale, fissata per capitolo, delle dichiarazioni di spesa trasmesse da ciascuno Stato membro e che l’importo non saldato nel corso di
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