Council Regulation (EEC) No 3792/85 of 20 December 1985 laying down the arrangements applying to trade in agricultural products between Spain and Portugal

Coming into Force01 March 1986
End of Effective Date31 December 1995
Celex Number31985R3792
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1985/3792/oj
Published date31 December 1985
Date20 December 1985
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 367, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985R3792 - IT 31985R3792

Regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1985 pag. 0007 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 3792/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato «atto», in particolare l'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 256, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma della dichiarazione comune allegata all'atto, nei loro scambi reciproci di prodotti agricoli, in linea di massima ciascuno dei nuovi stati membri applica, nei confronti dell'altro, le disposizioni e i meccanismi transitori previsti nell'atto di adesione come regime applicabile nei loro scambi con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che tale regime deve essere applicato tenendo conto dell'esistenza, nel quadro delle misure transitorie, di una transizione classica e di una transizione a tappe per il Portogallo nonché dell'esistenza di una fase di verifica di convergenza nel settore degli ortofrutticoli per la Spagna;

considerando, tuttavia, che nei settori dei cereali e del riso, compresi i prodotti di prima trasformazione, del vino e dei prodotti trasformati a base di pomodori il regime applicabile agli scambi fra i nuovi stati membri deve essere definito conformemente agli orientamenti complementari convenuti nell'ambito della conferenza;

considerando che, per quanto riguarda, in particolare, il settore vitivinicolo, per facilitare la graduale apertura del mercato, è opportuno prevedere che le restrizioni quantitative mantenute negli scambi reciproci durante la prima tappa siano sostituite, all'inizio della seconda tappa, da un regime del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti soggetti al meccanismo complementare, negli scambi di ciascuno dei nuovi stati membri con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è opportuno prevedere la possibilità di assoggettare le importazioni in Spagna a detto meccanismo; che per quanto riguarda il Portogallo è invece opportuno, date le condizioni di produzione in questo stato membro, estendere automaticamente detto meccanismo alle importazioni in provenienza dalla Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 91 e 258 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce il regime applicabile, nel periodo 1o marzo 1986 - 31 dicembre 1995, agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo.

Articolo 2

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi, nella Comunità quale si compone al 31 dicembre 1985 è soggetta all'applicazione di dazi doganali:

1) I dazi all'importazione in Spagna per i prodotti provenienti dal Portogallo sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 75, punto 1, dell'atto, salva restando l'applicazione dei punti 4 e 5 di tale articolo.

2) I dazi all'importazione in Portogallo.

- per i prodotti soggetti a una transizione classica ai sensi dell'articolo 235 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 243, punto 1, lettere b), c) e d), dell'atto, salva restando l'applicazione del punto 4 di tale articolo;

- per i prodotti soggetti a una transizione a tappe ai sensi dell'articolo 259 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono soppressi alle condizioni definite all'articolo 268, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), dell'atto, salva restando l'applicazione del paragrafo 4 di tale articolo.

Tuttavia, per i vini liquorosi di cui al punto 3, secondo comma, primo trattino, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono gradualmente soppressi secondo il ritmo seguente:

- al 1o marzo 1986, ciascun dazio è ridotto all'87,5 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1987, ciascun dazio è ridotto al 75 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1988, ciascun dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1989, ciascun dazio è ridotto al 50 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1990, ciascun dazio è ridotto al 37,5 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1991, ciascun dazio è ridotto al 25 % dil dazio di base,

- del 1o gennaio 1992, ciascun dazio è redotto al 12,5 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1993, il dazio è soppresso.

3) Ai sensi dei punti 1 e 2, il dazio di base è il dazio effettivamente applicato il 1o gennaio 1985 ai prodotti originari della Spagna e del Portogallo nel quadro dei loro scambi.

Tuttavia:

- per i vini liquorosi che sono oggetto, sotto il regime nazionale precedente l'adesione, di contingenti a dazi ridotti negli scambi fra la Spagna e il Portogallo, i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro di tali contingenti. I contingenti tariffari applicati nel regime nazionale precedente l'adesione sono soppressi il 1o marzo 1986;

- per i pomodori preparati o conservati, i dazi di base sono quelli definiti per la Spagna all'articolo 75, punto 3 e all'allegato VIII dell'atto d'adesione;

- per i semi e i frutti oleosi della voce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti delle voci 12.02 e 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi di base sono per la...

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