Council Directive 74/60/EEC of 17 December 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (interior parts of the passenger compartment other than the interior rear-view mirrors, layout of controls, the roof or sliding roof, the backrest and rear part of the seats)

Coming into Force20 December 1973
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31974L0060
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/60/oj
Published date11 February 1974
Date17 December 1973
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 38, 11 February 1974
EUR-Lex - 31974L0060 - IT

Direttiva 74/60/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili)

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 11/02/1974 pag. 0002 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0187
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0187
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0142


++++

( 1 ) GU n . C 112 del 27 . 10 . 1972 , pag . 14 .

( 2 ) GU n . C 123 del 27 . 11 . 1972 , pag . 32 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 68 del 22 . 3 . 1971 , pag . 1 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1973

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore ( parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni , disposizione degli organi di comando , tetto o tetto apribile , schienale e parte posteriore dei sedili )

( 74/60/CEE )

I . CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro le finiture interne per la protezione degli occupanti ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l'applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che prescrizioni comuni concernenti i retrovisori interni sono state previste dalla direttiva del Consiglio del 1 marzo 1971 ( 4 ) ; che è opportuno prevedere tali prescrizioni anche per le parti interne dell'abitacolo , la disposizione dei comandi , il tetto , lo schienale e la parte posteriore dei sedili ; che verranno adottate ulteriormente le prescrizioni riguardanti le altre finiture interne come gli attacchi per le cinture di sicurezza e dei sedili , il poggiatesta , la protezione del conducente contro il dispositivo di sterzo e l'identificazione dei comandi ;

considerando che le prescrizioni armonizzate debbono ridurre il rischio o la gravità delle lesioni di cui possono essere vittime gli occupanti dei veicoli a motore e garantire la sicurezza della circolazione stradale in tutta la Comunità ;

considerando che , per quanto concerne le prescrizioni tecniche , è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n . 21 ( Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda le finiture interne ) che è allegato all'accordo , del 20 marzo 1958 , relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1 ( definita all'allegato I della direttiva del 6 febbraio 1970 ) destinato a circolare su strada , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km / ora .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale per motivi concernenti le seguenti finiture interne di un veicolo :

_ le parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni ,

_ la disposizione degli organi di comando ,

_ il tetto o il tetto apribile ,

_ lo schienale e la parte posteriore dei sedili ,

quando rispondano alle prescrizioni di cui agli allegati .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l'immatricolazione , la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti :

_ le parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni ,

_ la disposizione degli organi di comando ,

_ il tetto o il tetto apribile ,

_ lo schienale e la parte posteriore dei sedili ,

quando rispondano alle prescrizioni di cui agli allegati .

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I , punto 2.2 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata .

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi e decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 dicembre 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

I . NOERGAARD

ALLEGATO I ( 1 )

DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE E SPECIFICHE

( 1 . )

2 . DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva :

( 2.1 . )

2.2 . per " tipo di veicolo " , per quanto concerne le finiture interne dei veicoli ( parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni , disposizione degli organi di comando , tetto o tetto apribile , schienale e parte posteriore dei sedili ) , si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti :

2.2.1 . le forme o i materiali della carrozzeria che formano l'abitacolo ,

2.2.2 . la disposizione degli organi di comando ;

2.3 . per " zona di riferimento " , si intende la zona d'urto della testa come viene definita all'allegato II , eccettuati :

2.3.1 . la superficie limitata dalla proiezione orizzontale verso l'avanti di un cerchio entro il quale si inscrive l'ingombro massimo del comando di sterzo , più una fascia periferica larga 127 mm ; questa superficie è limitata verso il basso dal piano orizzontale tangente all'orlo inferiore del comando di sterzo in posizione di marcia in linea retta ,

2.3.2 . la parte della superficie del cruscotto compresa fra il contorno della superficie di cui al punto 2.3.1 . e la più vicina parete laterale interna del veicolo ; questa superficie è limitata verso il basso dal piano orizzontale tangente all'orlo inferiore del comando di sterzo ,

2.3.3 . i montanti laterali del parabrezza ,

2.4 . per " livello del cruscotto " si intende la linea definita dai punti di contatto delle tangenti verticali al cruscotto ,

2.5 . per " tetto " si intende la parte superiore del veicolo che si estende dall'orlo superiore del parabrezza all'orlo superiore del lunotto posteriore delimitato lateralmente dai montanti delle pareti ,

2.6 . per " linea di cintura " si intende la linea definita dal contorno apparente inferiore dei vetri laterali del veicolo ,

2.7 . per " veicolo decappottabile " si intende un veicolo che puo , in certe configurazioni , non presentare alcun elmento strutturale di resistenza al di sopra della linea di cintura , a parte i montanti del parabrezza o l'arco o gli archi di sicurezza ,

2.8 . per " veicolo scopribile " si intende un veicolo di cui soltanto il tetto o una parte di esso possa venire ripiegato o tolto , lasciando sussistere al di sopra della linea di cintura elementi strutturali del veicolo .

3 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1 . La domanda di omologazione di un tipo di veicolo deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario .

( 1 ) Il testo degli allegati è sostanzialmente analogo a quello del regolamento n . 21 della commissione economica per l'Europa dell'ONU ; la suddivisione dei punti è la stessa ; se un punto del regolamento n . 21 non ha il corrispondente nella presente direttiva , il suo numero è indicato fra parentesi , come richiamo .

3.2 . Essa deve essere accompagnata dai documenti in triplice copia appresso indicati e dalle indicazioni seguenti : descrizione particolareggiata del tipo di veicolo con i...

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