Council Directive 86/415/EEC of 24 July 1986 on the installation, location, operation and identification of the controls of wheeled agricultural or forestry tractors

Coming into Force04 August 1986
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number31986L0415
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1986/415/oj
Published date26 August 1986
Date24 July 1986
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 26 August 1986
EUR-Lex - 31986L0415 - IT

Direttiva 86/415/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 26/08/1986 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0238
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0238


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote

(86/415/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono ottemperare i trattori agricoli o forestali a ruote ai sensi

delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, l'installazione, l'ubicazione, il funzionamento e l'identificazione dei

comandi;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), modificata, da ultimo, dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che l'armonizzazione di dette prescrizioni è un fattore evidente di sicurezza e consente inoltre, per quanto riguarda l'ubicazione e la simbologia dei comandi, di risolvere il problema connesso con il plurilinguismo delle iscrizioni;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai trattori agricoli o forestali a ruote richiede che

(1) GU n. C 172 del 13. 7. 1981, pag. 108.

(2) GU n. C 189 del 30. 7. 1981, pag. 15.

(3) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

gli Stati membri riconoscano fra di loro i controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per trattore agricolo o forestale s'intende ogni veicolo a motore, a ruote oppure a cingoli, che abbia almeno due assi, la cui funzione risieda essenzialmente nella potenza di trazione e che sia specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nella attività agricola o forestale. Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico o di accompagnatori.

2. La presente direttiva si applica unicamente ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi almeno due assi e una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/ora.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore, né rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'uso di un trattore per motivi inerenti all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento ed all'identificazione dei suoi comandi, se questi sono conformi alle prescrizioni che figurano negli allegati I, II, III e IV.

Articolo 3

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavora-

tori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non

implichi modifiche dei trattori rispetto a quanto prescritto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1g ottobre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLARK

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EWG:L333UMBI00.95

FF: 3UIT; SETUP: 01; Hoehe...

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