Commission Directive 98/53/EC of 16 July 1998 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels for certain contaminants in foodstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force06 August 1998
End of Effective Date30 June 2006
Celex Number31998L0053
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/53/oj
Published date17 July 1998
Date16 July 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 201, 17 July 1998
EUR-Lex - 31998L0053 - IT

Direttiva 98/53/CE della Commissione del 16 luglio 1998 che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 17/07/1998 pag. 0093 - 0101


DIRETTIVA 98/53/CE DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1998 che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all'alimentazione umana (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1525/98, della Commissione, del 16 luglio 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari (2), fissa limiti massimi per le aflatossine presenti in certe derrate alimentari;

considerando che la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (3), introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari;

considerando che il campionamento è estremamente importante per determinare in modo attendibile il tenore di aflatossine, sostanze che si presentano in generale in modo molto eterogeneo nelle partite;

considerando che è necessario fissare i criteri generali ai quali si devono conformare i metodi d'analisi affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili;

considerando che le disposizioni riguardanti le modalità di prelievo e i metodi d'analisi vengono stabilite in base alle conoscenze attuali e che esse potranno essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che le modalità di prelievo attualmente in uso negli Stati membri differiscono notevolmente; che in taluni Stati membri le autorità competenti non sono in grado di mettere in applicazione in breve tutte le disposizioni della presente direttiva; che è quindi necessario concedere un lasso di tempo adeguato;

considerando che gli Stati membri dovranno gradualmente modificare le rispettive modalità di prelievo per conformarsi, entro i termini di attuazione, alle disposizioni previste negli allegati della presente direttiva; che a tale scopo sarà opportuno esaminare regolarmente con gli Stati membri l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune affinché i campioni destinati al controllo ufficiale del tenore massimo di aflatossine nei prodotti alimentari vengano prelevati con le modalità descritte nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune affinché la preparazione del campione e il metodo d'analisi per il controllo ufficiale del tenore massimo di aflatossine nei prodotti alimentari siano conformi ai criteri descritti nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano...

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