Council Directive 88/347/EEC of 16 June 1988 amending Annex II to Directive 86/280/EEC on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances included in List I of the Annex to Directive 76/464/EEC
Coming into Force | 24 June 1988 |
End of Effective Date | 22 December 2012 |
Celex Number | 31988L0347 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1988/347/oj |
Published date | 25 June 1988 |
Date | 16 June 1988 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 158, 25 June 1988 |
Direttiva 88/347/CEE del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 25/06/1988 pag. 0035 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0096
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 1988
che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE
(88/347/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comnità (1), in particolare gli articoli 6 e 12,
vista la direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (2),
vista la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Parlamento europeo (4),
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
considerando che per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato; che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite relativi alle norme di emissione e di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi;
considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvi i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;
considerando che la direttiva 86/280/CEE deve essere adattata e completata, su proposta della Commissione, secondo l'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza e all'accumulazione delle sostanze in questione negli organismi viventi e nei sedimenti, o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili; che occorre al riguardo integrare detta direttiva con disposizioni riguardanti altre sostanze pericolose e modificarne l'allegato II;
considerando che, in base ai criteri stabiliti nella direttiva 76/464/CEE, l'aldrin, il dieldrin, l'endrin, l'isodrin, l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene ed il cloroformio dovrebbero essere disciplinati dalle disposizioni della direttiva 86/280/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 86/280/CEE è modificato come segue:
1) sono aggiunti i punti seguenti:
« 4. Relative all'aldrin, al dieldrin, all'endrin e all'isodrin
5. Relative all'esaclorobenzene
6. Relative all'esaclorobutadiene
7. Relative al cloroformio »;
2) sono aggiunte le sezioni seguenti:
IV. Disposizioni specifiche relative:
- all'aldrin (n. 1) (1) CAS-309-00-2
- al dieldrin (n. 71) (2) CAS-60-57-1
- all'endrin (n. 77) (3) CAS-72-20-8
- all'isodrin (n. 130) (4) CAS-465-73-6
(1) L'aldrin è il composto chimico C12H8Cl6
1, 2, 3, 4, 10, 10-esacloro-1, 4, 4a, 5, 8 8a-esaidro-1, 4-endo-5, 8-eso-dimetano-naftalene.
(2) Il dieldrin è il composto chimico C12H8Cl6O
1, 2, 3, 4, 10, 10-esacloro-6, 7-epossi-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octaidro-1, 4-endo-5, 8-eso-dimetano-naftalene.
(3) L'endrin è il composto chimico C12H8Cl6O
1, 2, 3, 4, 10, 10-esacloro-6, 7-epossi-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octaidro-1, 4-endo-5, 8-endo-dimetano-naftalene.
(4) L'isodrin è il composto chimico C12H8Cl6
1, 2, 3, 4, 10, 10-esacloro-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-esaidro-1, 4-endo-5, 8-endo-dimetano-naftalene.
Rubrica A (1, 71, 77, 130): Valori limite delle norme di emissione (1)
1.2.3,4.5 // // // // // Tipo di stabilimento industriale (2) // Tipo di valore medio // Valori limite espressi in // Da rispettare a decorrere dal // 1.2.3.4.5 // // // peso // concentrazione mg/l di acqua scaricata (3) // // // // // // // Produzione di aldrin e/o dieldrin e/o endrin ivi compresa la formulazione di queste sostanze nello stesso stabilimento // Mensile // 3 g per tonnellata di capacità di produzione totale (g/t) // 2 // 1o. 1. 1989 // // Giornaliero // 15 g per tonnellata di capacità di produzione totale (g/t) (4) // 10 (4) // 1o. 1. 1989 // // // // //
(1) I valori limite riportati nella presente rubrica vanno applicati agli scarichi globali di aldrin, dieldrin ed endrin.
Qualora gli effluenti degli impianti che producono o impiegano l'aldrin, il dieldrin...
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